Il tema degli autovelox è sempre molto sensibile in Italia. Nel corso degli ultimi mesi si ha avuto modo di discuterne non poco. Basti pensare al caso dei dispositivi danneggiati e di tutto il clamore social connesso.
In questo caso però parliamo di tutt’altro, ovvero della sentenza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione. Il riferimento è al diritto di contestare la multa ricevuta e, al tempo stesso, alla differenza tra “approvato” e “omologato”.
Autovelox non omologato
Non tutte le multe per eccesso di velocità, registrate in maniera automatizzata, sono uguali. Se un autovelox è soltanto approvato ma non omologato, il cittadino può contestare la contravvenzione.
La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso del comune di Treviso, che sosteneva la validità del verbale emesso ai danni di un automobilista. Questi viaggiava a 97 km/h in un tratto di strada con limite fissato a 90.
L’infrazione è stata posta in evidenza da un apparecchio Red & Speed-Evo-L2. Al di là della complessità del nome, basti sapere che quest’ultimo è soltanto omologato ma non ancora approvato. Il Tribunale di Treviso aveva inizialmente escluso l’equipollenza tra i concetti di omologazione e approvazione. Ha poi accertato la non validità della multa. Un caso che è destinato a fare scuola.
Omologazione e approvazione
La sentenza è molto rilevante anche se raffrontata al parere del ministero delle Infrastrutture. Da questi uffici era sempre stato affermato come “approvazione” e “omologazione” fossero di fatto la stessa cosa.
All’atto pratico ciò si concretizza in una sola attività per entrambi i requisiti. Il riferimento va alla circolare n. 8176/2020, che non può però prevalere sul Codice della strada, trattandosi di una legge.
In aula si è invece pattuito che i concetti sono differenti e i giudici, di fatto, ritengono necessari due procedimenti dalle caratteristiche, natura e finalità differenti. L’omologazione del ministero deve infatti autorizzare la riproduzione in serie di un dato apparecchio, post test in laboratorio. Ciò mira a garantire la perfetta funzionalità, così come la precisione del singolo strumento elettronico. L’approvazione del prototipo, invece, è un processo che non necessita della comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali.
Come fare ricorso
Ciò che hanno fatto i giudici della Cassazione è stato riferirsi alla norma primaria. Si tratta dell’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Non contano le circolari ministeriali, che considerano equivalenti omologazione e approvazione. I termini si ritengono differenti sia sotto l’aspetto formale che sostanziale.
Tutto ciò apre le porte a una lunga trafila di contestazioni. Le multe rilevate da Autovelox unicamente approvati sono da considerarsi illegittime.
Ciò non vuol dire ovviamente che possa bastare non pagare per far sparire il problema. Non si farebbe altro che assicurarsi l’arrivo di una sanzione pecuniaria con l’aggiunta di una notevole mora.
È necessario presentare regolare ricorso, per discutere il proprio caso ma, si ricorda, è previsto un tempo limite per tale documentazione. Entro 60 giorni e non oltre dal ricevimento del verbale. Si presenta il tutto al Prefetto. Nel caso in cui si opti per il giudice di pace, invece, i tempi si riducono a 30 giorni.