Con l’arrivo dell’autunno sono già tantissimi gli italiani a letto tra influenza, Covid e virus intestinali vari. Attenzione dunque ai controlli Inps. Come dovremmo sapere, un lavoratore che si trova in malattia deve fare i conti con la visita fiscale. Dietro richiesta del datore di lavoro o dell’Inps, i medici delle Asl sono tenuti a recarsi a casa dei dipendenti impiegati nel pubblico o nel privato. Conoscere alla perfezione le fasce di reperibilità e gli orari di visita, che quanti sono in malattia devono rispettare, è fondamentale per non incorrere in problemi seri.
Può capitare che un dipendente si riprenda in anticipo dalla malattia e possa tornare prima al proprio posto di lavoro: è necessario, quindi, constatare sempre se lo stato di malattia permanga o meno. Questo è uno dei motivi per i quali la legge permette di effettuare una visita fiscale presso l’indirizzo che è indicato dal lavoratore. Ma quali sono le sanzioni a cui si rischia di andare incontro, nel momento in cui il diretto interessato dovesse essere assente? Cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere e quali sono i comportamenti corretti da tenere.
Indice
Visita fiscale: come funziona
Nel momento in cui un lavoratore dipendente è in malattia, deve fare i conti con la possibilità di ricevere una visita fiscale. Possono richiedere questo controllo lo stesso datore di lavoro o l’Inps e ad essere sottoposti alla visita dei medici della mutua sono quanti risultino essere impiegati nel settore pubblico e in quello privato.
Ovviamente la visita fiscale avviene sempre in determinati orari, che il lavoratore deve sempre tenere a mente, in modo da risultare reperibile. È bene sottolineare che il datore di lavoro ha diritto a chiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia: l’intento è quello di appurare il reale stato di salute della singola persona.
Ricordiamo che il lavoratore – del pubblico o del privato – nel momento in cui si deve assentare per malattia, deve avvisare in maniera tempestiva l’azienda dell’assenza. E, soprattutto, dovrà indicare l’indirizzo presso il quale sarà reperibile mentre è in malattia. Spetterà sempre al dipendente contattare il medico curante o la guardia medica, in modo da farsi rilasciare il certificato medico malattia Inps: questo documento deve essere rilasciato entro due giorni dall’assenza dal lavoro. Attraverso questo certificato, il lavoratore ha la possibilità di attestare la presenza di una malattia e gli eventuali giorni di prognosi. Il medico curante provvede ad inviarne copia all’Inps in maniera telematica, con un numero di protocollo.
Ad avere una particolare importanza è proprio il numero di protocollo del certificato medico, che serve a testimoniare la corretta trasmissione del documento. Il dipendente ed il datore di lavoro hanno la possibilità di accedere ai servizi telematici dell’Inps per ottenere una copia dell’attestazione.
I controlli
A seguito dell’invio del certificato medico, il lavoratore può essere sottoposto, negli orari di reperibilità, a dei controlli da parte del medico fiscale. Nel corso della stessa giornata la visita fiscale può essere ripetuta anche due volte.
La procedura, comunque vada, deve sempre avvenire rispettando gli orari stabiliti. La normativa, infatti, ha fissato delle fasce orarie nelle quali il lavoratore è obbligato a rimanere a casa. Se questo non dovesse essere trovato, rischia l’applicazione di alcune sanzioni.
Le fasce di reperibilità
Il lavoratore, che rimane assente per lavoro, ha l’obbligo di garantire la propria reperibilità nel momento in cui vengono effettuate le visite fiscali. L’obbligo continua a sussistere anche nei giorni non lavorativi e festivi. La reperibilità è diversa a seconda che il lavoratore sia un dipendente privato od uno pubblico. Nel primo caso le fasce di reperibilità sono le seguenti:
- mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Più ampie sono le fasce di reperibilità previste per i dipendenti pubblici, che devono rispettare i seguenti orari:
- mattina: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Le esenzioni dalla visita fiscale
A prevede alcune esclusioni dalla visita fiscale è l’articolo 2 del D.P.C.M. n. 206/2009, che prevede l’esclusione da eventuali controlli per i dipendenti quando l’assenza sia riconducibile ad uno dei seguenti motivi:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se questa è pari o superiore al 67%.
Non è motivo di corretta e valida giustificazione assentarsi per andare dal proprio medico curante, sempre che non ci siano dei casi urgenti o indifferibili. Sempre che la decisione di assentarsi non sia debitamente certificata con una diagnosi in chiaro a solo uso medico, che ne renda note le caratteristiche.
Le assenze giustificate
Risultano essere assenze giustificate, almeno secondo la prassi e la giurisprudenza, le assenze determinate per i seguenti motivi:
- recarsi dal proprio medico curante, quando risulti impossibile farlo al di fuori dalle fasce di reperibilità;
- la necessità di iniezioni per trattamenti legati alla malattia attestata dal certificato medico a lavoro;
- ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- cure dentistiche urgenti;
- necessità di recarsi in farmacia.
Le sanzioni previste in caso di assenza
Nel caso in cui il lavoratore si dovesse assentare negli orari di reperibilità della visita fiscale, gli viene decurtata una parte dello stipendio. Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:
- 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
- 50% per le successive giornate.
Nel caso in cui il lavoratore dovesse risultare assente durante la visita fiscale, verrà redatto un verbale di mancata presenza e dovrà presentarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps di competenza.
I diretti interessati hanno 15 giorni di tempo per comunicare le motivazioni dell’assenza con una valida giustificazione. Il verbale della mancata presenza viene inviato all’Inps e al datore di lavoro, che potrebbe decidere di avviare un procedimento disciplinare.