Sconto IMU del 50%: quando possono richiederlo genitori e figli

Quali sono le condizioni per vedersi riconosciuto lo sconto IMU del 50% in caso di immobile di proprietà dei genitori ma dato ai figli? Cosa dice la legge?

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Quali sono le condizioni per vedersi riconosciuto lo sconto IMU del 50% in caso di immobile di proprietà dei genitori ma dato in uso ai figli? La legge lo prevede, ma non indistintamente per tutti i contribuenti e in tutti i casi.

Vediamo insieme allora cosa dice la normativa.

Quando si paga l’IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI: qui i casi di estensione), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ma è fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste ultime province, infatti, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI).

Quando non si paga l’IMU

L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. Quindi è esclusa nel caso di appartamenti, case e immobili in generale che coincidono con l’abitazione principale del contribuente, esclusi i casi in cui si tratta di categorie “di lusso”, ovvero A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per abitazione principale esente IMU si intende invece l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (qui l’approfondimento).

Quando spetta lo sconto IMU del 50%

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (come definiti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Ma vi è un altro caso in cui spetta lo sconto del 50%, ovvero quando l’immobile viene concesso dai genitori – che risultano proprietari – in comodato d’uso ai figli.

In particolare, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Anche in questo caso, però, né esenzioni né sconti sono riconosciuti se si tratta di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero di abitazioni di lusso.

Altri casi di esenzione IMU

Per l’IMU, la legge riconosce ai Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Infine, tra le ipotesi di esenzione IMU rientrano:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede (indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810);
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nel medesimo testo di legge e come stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Nessuna riduzione, ma uno sconto, invece la legge riconosce per le abitazioni locate a canone concordato, in questo caso l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.