Scheda carburante, costo indeducibile se manca il chilometraggio

Se nella scheda carburante mancano i chilometri, i costi risultano essere indeducibili. Il documento, per essere valido, doveva essere compilato interamente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Non sono deducibili i costi di gasolio e benzina nel caso in cui sulla scheda carburante non sia stato indicato il chilometraggio. Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 23291 del 28 agosto 2024, che si è dovuta esprimere su un caso che si è verificato nel periodo in cui le schede carburanti erano operative (oggi sono state sostituite dalla fatturazione elettronica).

I costi sostenuti per gasolio e benzina non possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi o detratti ai fini dell’Iva, nel caso in cui sulla scheda carburante non sia stato indicato il chilometraggio.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa sia successo.

Schede carburante, come funzionavano

Come funzionavano le schede carburante? Per riuscire a comprendere la vicenda processuale è necessario, prima di tutto, fare un breve excursus e comprendere quale fosse la disciplina che le regolamentava. Le norme sulle schede carburante sono contenute nel Dpr n. 444/1997, il cui primo decreto aveva disposto espressamente che:

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

All’interno dello stesso decreto le norme successive hanno delineato le caratteristiche delle schede carburante e, soprattutto, gli adempimenti in capo al proprietario del mezzo di trasporto e agli addetti alla distribuzione del carburante.

Entrando un po’ più nel dettaglio, all’interno dell’articolo 4 è indicato che l’intestatario del mezzo di trasporto – nel momento in lo usa nell’esercizio d’impresa – debba annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri percorsi, rilevabile sul contachilometri alla fine del mese o del trimestre.

La scheda carburante, nel momento in cui veniva compilata completamente, diventava un documento idoneo per detrarre l’Iva e per la deduzione dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette.

Quando scompaiono le schede carburante

Per i soggetti titolari di partita Iva l’obbligo di tenuta della scheda carburante è venuto meno nel 2011, nel caso in cui avessero acquistato benzina o gasolio utilizzando dei mezzi di pagamento elettronico.

La Legge n. 205/2017, a partire dal 2019, ha introdotto un’ulteriore novità: la scheda carburante è completamente scomparsa. Rimane sempre l’obbligo di effettuare gli acquisti – per poter beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni – attraverso dei mezzi di pagamento tracciabili come ad esempio:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate;
  • assegni;
  • vaglia cambiari.

Quanto abbiamo descritto fino a questo momento si applica indipendentemente dall’ammontare della spesa e del tipo di veicolo interessato. Ma la soppressione della scheda carburante ha introdotto un obbligo di tipo diverso: l’emissione della fattura elettronica da parte del gestore dell’impianto di distribuzione.

I costi indeducibili della scheda carburante

Le premesse che abbiamo fatto servono per ricordare che in questa sede ci riferiamo unicamente alle schede carburante in vigore prima del 2019. Il caso che è finito sotto la lente d’ingrandimento della Corte di Cassazione riguarda due avvisi di accertamento che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2008. Quindi quando era in vigore la disciplina relativa alle schede carburante.

Gli uffici tributari avevano proceduto con il rettificare il reddito d’impresa dichiarato da una società. Si riteneva, infatti, che fosse stata detratta l’Iva e dedotti alcuni costi per acquistare del carburante senza che ci fossero i reali presupposti per ottenere la detrazione e la deduzione.

Nelle schede carburante della società, al contrario di quanto previsto dal Dpr n. 444/1997, non era stato riportato il chilometraggio dell’automezzo rifornito.

Attraverso la decisione n. 587 del 28 dicembre 2012 la Ctp di Palermo ha accolto in parte il ricorso della società e ha rideterminato i costi sostenuti per l’acquisto del carburante, fissandoli ad una cifra inferiore rispetto a quella inserita nella dichiarazione. Posizione diversa, invece, è stata presa dalla Ctr della Sicilia, che ha deciso di accogliere integralmente la tesi della società: gli uffici, infatti, non avevano contestato la spesa effettuata per il carburante, ma avevano solo eccepito che nelle schede carburante prodotte non erano stati indicati i chilometri percorsi dal veicolo aziendale.

La presa di posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito le norme contenute all’interno del Dpr n. 444/1997, abrogato dalla legge n. 206/2017. Le regole contenute al suo interno, però, sono perfettamente applicabili al caso in questione. Le schede carburante dovevano contenere:

  • la firma di convalida dell’addetto al distributore, che doveva essere apposta nel momento in cui si faceva il rifornimento;
  • l’annotazione dei chilometri che sono stati percorsi dal veicolo. Questi dati possono essere trimestrali o mensili.

La Corte di Cassazione, a questo punto, richiamando il proprio orientamento ha affermato che:

L’osservanza delle previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di combustibile e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili.

È stato, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ed è stata confermata la legittimità della rettifica del reddito d’impresa che la società aveva dichiarato. Già con l’ordinanza n. 9052 del 30 marzo 2023, la Corte di Cassazione si era espressa nello stesso modo, sottolineando come il meccanismo basato sulla scheda carburante:

Non consente, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l’equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture.

In sintesi

La scheda carburante – che oggi non viene più impiegata – deve contenere al suo interno anche i chilometri percorsi del veicolo per il quale è stato fatto il rifornimento. In caso contrario non si possono portare in detrazione i costi sostenuti.