Rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione: come e quando

L'Agenzia delle Entrate definisce l'ambito di applicazione della rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione, carta che permette di uscire dal giudizio pagando 1/18 sul minimo di legge

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con la pubblicazione della circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione, soffermandosi sull’ambito di attuazione.

La rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio del governo Meloni (articolo 1, commi da 213 a 218 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ed è stata pensata per fornire un’alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti come da commi da 186 a 204.

La ratio del provvedimento è quello di permettere al ricorrente in Cassazione di rinunciare al ricorso principale (o incidentale) entro il 30 settembre 2023, a seguito della sottoscrizione con la controparte di un accordo volto a definire tutte le pretese portate in giudizio. Il beneficio è l’abbattimento delle sanzioni a 1/18 rispetto al minimo stabilito dalla legge (come da comma 214).
In pratica il cittadino, entro il tempo indicato, può uscire dal giudizio, sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate e ottenere così un forte sconto sulle sanzioni.

Rinuncia al ricorso in Cassazione: ambito di applicazione

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Come puntualizza l’Agenzia, rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”. Restano fuori le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.

Lo scopo è quello di dare concretezza ai propositi del Governo di rendere il Fisco “amico” e non “vessatore”, come dichiarato da Giorgia Meloni, nell’ambito della cosiddetta “tregua fiscale”.
Filone nel quale si inserisce anche la rottamazione quater così come lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro.

Tempistica dei pagamenti dopo l’accordo

Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento entro venti giorni (fermo restando il termine ultimo del 30 settembre 2023) delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

L’Agenzia ritiene sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte per le controversie tributarie pendenti, alla stessa data, in Corte di Cassazione anche se non risulta ancora effettuato il deposito del ricorso in cancelleria.

La Circolare n. 21/E segue le precedenti del 27 gennaio e 20 marzo 2023 che avevano già analizzato il tema della rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione. La rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212).

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

Per approfondire si rimanda al testo della circolare n. 21/E del 26 luglio 2023sul sito dell’Agenzia delle Entrate.