Debiti col Fisco, ultimi giorni per chiedere la sanatoria

I contribuenti che hanno intenzione di aderire alla conciliazione giudiziale agevolata devono sottoscrivere l'accordo entro e non oltre il 2 ottobre 2023

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Ancora pochi giorni per poter aderire alla conciliazione giudiziale agevolata. I contribuenti, infatti, hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 per sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate un accordo per poter beneficiare della sanatoria prevista per le controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023. La scadenza teorica di questa misura sarebbe stata il 30 settembre 2023: cadendo di sabato, però, il termine è stato rimandato al primo giorno lavorativo successivo.

Per poter aderire alla conciliazione giudiziale agevolata è sufficiente che i diretti interessati mettano la firma sull’accordo: non è necessario effettuare anche il pagamento. È importante ricordare la scadenza di questa particolare misura, perché permette di ottenere una riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale. Ma, soprattutto, gli importi dovuti possono essere versati con 20 rate trimestrali.

Conciliazione giudiziaria agevolata: si avvicina la scadenza

I contribuenti che hanno un giudizio aperto con l’Agenzia delle Entrate hanno ancora pochi giorni per poter risolvere definitivamente le proprie pendenze. È possibile, infatti, chiudere le liti aperte con gli uffici tributari: oggetto di questa particolare sanatoria sono le cause arrivate nelle Corti di primo e secondo grado, che abbiano come oggetto degli atti impositivi. I contribuenti hanno la possibilità di chiudere le varie pendenze attraverso un accordo conciliativo fuori udienza, che deve essere stipulato entro e non oltre il prossimo 2 ottobre 2023.

È bene ricordare che la conciliazione fuori udienza è possibile nel momento in cui le parti decidono di firmare un accordo conciliativo. All’interno di questo documento devono essere indicate le somme che il contribuente andrà a versare e le modalità attraverso le quali verrà effettuato il pagamento. Le parti devono, inoltre, presentare un’istanza congiunta, che deve essere sottoscritta personalmente o dai rispettivi avvocati, per arrivare alla definizione totale o parziale della controversia.

Nel caso in cui la data di trattazione dovesse essere già fissata e l’istanza risultasse ancora ammissibile, la Corte, con un’apposita sentenza, provvede a dichiarare cessata la materia del contendere. Qualora, invece, l’accordo non dovesse essere totale, la Corte dichiara la cessazione parziale del contendere: il passo successivo è quello di procedere con la trattazione della causa.

Quando viene perfezionata la procedura? Questo avviene nel momento in cui le parti decidono di sottoscrivere un accordo e non con quello nel quale viene effettuato il saldo dell’intero importo dovuto o della prima rata, come avviene in altri casi.

Le controversie bancarie

Per quanto riguarda le controversie tributarie che risultavano essere pendenti al 15 febbraio 2023 – è bene ricordare che in un primo momento il termine previsto era il 1° gennaio 2023, ma il Decreto Legge n. 34/2023 ha differito il tutto al nuovo termine -, possono essere definite attraverso un accordo conciliativo fuori udienza. Il contribuente che opta per questa soluzione ha la possibilità di beneficiare di una riduzione sanzionatoria pari ad 1/18 del minimo edittale. Ha, inoltre, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

Questa misura è stata introdotta attraverso i commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ossia la Legge di Bilancio 2023. La conciliazione giudiziale agevolata costituisce a tutti gli effetti un’alternativa alla definizione agevolata, prevista dagli articoli da 186 a 205 della stessa Manovra.

L’accordo deve essere perfezionato entro e non oltre il 30 settembre 2023: cadendo di sabato il termine slitta al 2 ottobre 2023. In precedenza la scadenza era stata fissata al 30 giugno 2023: è stata posticipata attraverso l’articolo 17, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2023.

È bene ricordare che per beneficiare della conciliazione giudiziale agevolata è sufficiente la firma dell’accordo. Non è necessario iniziare ad effettuare i pagamenti previsti.

Conciliazione giudiziale agevolata: i presupposti

Quali sono i presupposti e quale risulta essere l’ambito applicativo della conciliazione giudiziale agevolata? Questo strumento può essere utilizzato dai contribuenti per le controversie che sono pendenti al 15 febbraio 2023: questo significa che, entro questa data, deve essere stato notificato il ricorso alla controparte. Non serve che ci sia stata la costituzione in giudizio entro il termine che abbiamo appena visto.

Attraverso la circolare n. 9/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per quanto riguarda le liti che risultino essere pendenti davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello sia stato notificato alla controparte entro il 15 febbraio 2023. In questo caso non è sufficiente la semplice pendenza del termine, per poter impugnare la pronuncia emessa in primo grado.

L’ambito applicativo

A differenza della definizione agevolata delle liti, la conciliazione giudiziale agevolata interessa direttamente le controversie che abbiano come oggetto degli atti impositivi, nei quali è parte attiva l’Agenzia delle Entrate. Tra questi rientrano:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti;
  • ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Sono completamente esclusi dalla conciliazione giudiziale agevolata le liti che ruotano intorno a dei dinieghi espressi o taciti rimborsi. Ma anche le liti che hanno come oggetto degli atti che non determinino un eventuale pretesa tributaria qualificata o, semplicemente, siano degli atti di riscossione.

Quali sono i benefici della misura

Grazie alla conciliazione giudiziale agevolata i contribuenti riescono ad ottenere una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale. Possono fruire, inoltre, della rateizzazione dell’importo dovuto in venti rate da saldare trimestralmente.

Si potrà notare immediatamente come ci sia una diversità di fondo rispetto alla conciliazione ordinaria, prevista dall’articolo 48 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992, che ha previsto una riduzione pari al 40% del minimo nel caso in cui ci si dovesse trovare in primo grado o del 50% qualora la controversia risulti essere pendente davanti alla Corte di secondo grado. Le rate risultano essere 16, elevabili a 20, nel caso in cui gli importi dovessero risultare superiori a 50.000 euro.

Alcune precisazioni fornite dall’AdE

Attraverso la circolare n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla conciliazione giudiziale agevolata. L’AdE ha spiegato che:

  • non è possibile definire gli atti di contestazione di sole sanzioni, per i quali è possibile ricorrere alla conciliazione ordinaria;
  • i diretti interessati hanno la possibilità di sottoscrivere l’accordo per le liti soggette a reclamo-mediazione, solo e soltanto se hanno depositato il ricorso;
  • nel caso in cui le somme già pagate eccedano quanto dovuto per effetto della conciliazione, il contribuente ha diritto alla restituzione.