Dal 1° gennaio 2024 è entrato a pieno regime l’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario. Importante, per la gestione dei documenti, è la deadline del 31 dicembre 2023: le fatture connesse ad operazioni dello scorso anno emesse prima di questa data possono essere effettuate in modalità cartacea. Nel caso in cui la spedizione o la messa a disposizione sia successiva, è necessario emettere un documento elettronico. In caso contrario la fattura risulta non emessa.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso della trentatreesima edizione di Telefisco, quando l’AdE ha fornito alcuni chiarimenti su questo argomento.
Indice
Forfettari: l’obbligo della fattura elettronica
Nel corso della trentatreesima edizione di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sulle novità fiscali e tributarie che coinvolgono i professionisti, le aziende ed i contribuenti in generale. L’incontro è risultato essere di particolare importanza per le risposte fornite dall’AdE ai dubbi di molti operatori del settore. Uno di questi riguardava l’obbligo della fatturazione elettronica, che dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai titolari di partita Iva che ne erano rimasti esclusi fino al 31 dicembre 2023.
Coinvolti in questo importante cambiamento sono i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e i titolari di partita Iva che rientrano nel regime di vantaggio. La novità va anche ad impattare sugli obblighi delle associazioni sportive dilettantistiche, sulle associazioni senza fini di lucro e sulle pro loco, che hanno deciso di esercitare l’opzione prevista dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991, nel caso in cui i proventi che derivano dalle attività commerciali risultino essere inferiori a 65.000 euro.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sui documenti relativi al 2023, ma che sono stati inviati e ricevuti nel corso del 2024. E per i quali vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Su questo punto, l’AdE era già intervenuta nelle FAQ relative al 2019, attraverso le quali aveva spiegato che l’obbligo della fatturazione elettronica deve essere valutato in riferimento alla data nella quale viene emesso il documento.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E/2019, nella quale veniva indicato che per la data della fattura elettronica il giorno nel quale è stata effettuata l’operazione corrisponde a quello riportato nel campo Data della sezione Dati generali del file. Questo perché l’SDI ne provvede ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente la data e l’orario in cui la trasmissione è stata effettuata.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SDI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Quando una fattura elettronica si considera emessa
L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, fa notare che una qualsiasi fattura elettronica non può essere ritenuta emessa prima dell’invio al sistema di interscambio. Nel caso in cui la data dell’operazione e quella dell’invio non dovessero coincidere, i due momenti dovranno necessariamente avere autonoma indicazione e valenza.
Proprio questo è il punto che ha fatto emergere la necessità del chiarimento. Per le operazioni che sono state effettuate nel corso del 2023 ci sono due diverse possibilità:
- nel caso in cui il prestatore o cedente avesse messo a disposizione del committente o cessionario la fattura extra SDI prima del 31 dicembre 2023, questa poteva essere cartacea – quindi non elettronica – indipendentemente dalla data di ricezione;
- nel caso in cui la fattura extra SDI è stata spedita o messa a disposizione con una data successiva rispetto al 31 dicembre 2023 – fatta eccezione per un eventuale ravvedimento effettuato in base all’articolo 13 del DLGS n. 472/1992 – la stessa non si ritiene come emessa.
Nel caso in cui si dovesse venire a creare quest’ultimo caso sono previste le sanzioni indicate all’interno del Decreto Legislativo n. 471/1997, che possono oscillare tra i 250 ed i 2.000 euro.
Quando è obbligatoria la fattura elettronica
Attraverso la circolare n. 32/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per i contribuenti che hanno ottenuto ricavi o compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro, l’obbligo della fatturazione elettronica è scattato lo scorso 1° luglio 2022. Per tutti gli altri forfettari, invece, l’obbligo è scattato il 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi e dai compensi che hanno percepito nel corso del 2022.
I contribuenti che continuano a rimanere nel regime forfettario nel corso del 2023 e che dal 2022 erano già tenuti alla fatturazione elettronica, dovranno continuare ad utilizzare questa particolare modalità. Gli altri soggetti, che continuano a rimanere all’interno del regime forfettario nel 2023 e che nel 2022 non erano sottoposti agli obblighi connessi alla fatturazione elettronica, si devono essere adeguati dallo scorso 1° gennaio 2024.
Qualora la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel corso del 2023 per il raggiungimento del nuovo limite dei 100.000 euro, il contribuente entra nel regime ordinario, per il quale permane sempre l’obbligo alla fatturazione elettronica.
Tutte le fatture che vengono emesse dal 1° gennaio 2024 da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia – con la sola eccezione delle fatture effettuate dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – devono obbligatoriamente essere inviate attraverso il sistema di interscambio SDI.
In sintesi
Dal 1° gennaio 2024, le fatture, anche per le prestazioni effettuate nel corso del 2023, devono essere inviate tramite il sistema di interscambio SDI. A questo obbligo non sono sottoposte però quelle messe a disposizione prima del 31 dicembre 2023.