Partite Iva, occhio alla nuova scadenza del 30 giugno: cosa fare, la guida

Se ne sta ancora discutendo, ma, salvo cambi repentini, entro il 30 giugno professionisti e autonomi devono inviare l'autocertificazione Covid. Ecco cos'è

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

AGGIORNAMENTO: Con un provvedimento adottato il 22 giugno, l’Agenzia delle entrate ha stabilito la proroga di questa scadenza al 30 novembre 2022.

Se siete una partita Iva, occhio alla nuova scadenza del 30 giugno. Quale? Quella dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid. Si sa ancora pochissimo in merito, perché se ne sta ancora discutendo, ma il governo potrebbe mantenere questa data come termine ultimo per la dichiarazione, da parte dei liberi professionisti, dei cosiddetti aiuti Covid.

Un colpo inatteso per i liberi professionisti, che in un momento di grande caos e cambiamento – in primis l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari a partire dal 1° luglio – si trovano ora a dover adempiere, con pochissimo preavviso, a una nuova scadenza.

Cos’è l’autocertificazione Covid

In pratica, tutti gli autonomi e i liberi professionisti con partita Iva che durante la pandemia, dal 2020 al 31 dicembre 2021, abbiano percepito degli aiuti statali devono obbligatoriamente compilare e inviare una dichiarazione all’Agenzia delle entrate in cui appunto comunicano di aver ottenuto degli aiuti causa Covid.

Si tratta di un’autocertificazione contenente gli aiuti ricevuti e la dichiarazione di aver rispettato l’ammontare massimo ricevibile. Gli aiuti da dichiarare all’interno della comunicazione sono quelli contenuti nel cosiddetto regime ombrello. I professionisti o i titolari di piccole imprese hanno senza dubbio rispettato la soglia, visto che il massimo ricevibile ammontava a circa 1 milione e 800mila euro.

Per compilare la dichiarazione bisogna chiaramente sapere con esattezza quale tipologia di aiuti sono stati ricevuti. Se avete ricevuto i soli contributi a fondo perduto dall’Agenzia dell’entrate, li trovate semplicemente nella vostra sezione “Fatture e Corrispettivi” e lì dovrete vedere quali sono quelli Covid e da quali decreti sono stati introdotti.

Precisiamo che la comunicazione deve essere inviata anche se si è percepito un unico aiuto.

Dove e come si invia l’autodichiarazione Covid

L’autodichiarazione deve essere compilata attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di una di queste credenziali:

L’ultima data utile per l’invio, che può essere – lo ribadiamo – solo online, è fissata per il 30 giugno.

Quali sono gli aiuti Covid che vanno dichiarati

Tra gli aiuti Covid che vanno dichiarati, quelli che sono stati maggiormente erogati sono stati i contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate previsti dal Decreto Rilancio pari a 1.000 nel 2020 oppure quelli inseriti nel Decreto Sostegni e Sostegni bis del 2021.

Ma vediamo nel dettagli gli aiuti che vanno dichiarati:

  • Contributi a fondo perduto, previsti da: Decreto Rilancio, Decreto Ristori, Decreto Natale, contributo generale Decreto Sostegni; contributo startup, contributo Decreto Sostegni bis;
  • Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • Esclusione dei versamenti IRAP;
  • Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • Esonero 2021 versamento del canone Rai a favore di strutture ricettive e somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Attenzione: se avete percepito l’esonero contributo INPS della vostra cassa di previdenza o aiuti comunali o regionali dovete invece indicarli in un’altra sezione chiamata “altri aiuti”.

Nell’autodichiarazione non vanno invece conteggiati i contributi da 1.600 euro ricevuti dall’INPS nei mesi di marzo-aprile 2020.