Obbligo dello scontrino per gli ambulanti: i titolari delle bancarelle devono lasciare una ricevuta fiscale?

Anche gli ambulanti sono sottoposti all'obbligo di emettere lo scontrino elettronico. Così come tutti gli altri commercianti. Anche se un tempo c'erano delle eccezioni

Pubblicato: 18 Dicembre 2018 11:17Aggiornato: 28 Marzo 2024 16:34

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’obbligo dello scontrino ricade anche sugli ambulanti. Anche loro come per tutti gli altri operatori commerciali devono adempiere a questo obbligo di legge. Prima di addentrarci in questo argomento è necessario, però, chiarire alcune cose. Gli ambulanti sono divisi in due diverse categorie:

  • con sede fissa, che corrisponde al soggetto che ha una o più piazzole all’interno dei mercati;
  • itinerante, che frequenta i mercatini itineranti.

Quando l’ambulante ha una sede fissa è tenuto a dotarsi di un registratore di cassa telematico. Nel suo caso non esiste più lo scontrino cartaceo o l’eventuale ricevuta di carta. Anche l’ambulante itinerante è sottoposto all’obbligo dello scontrino: fino al 2020 aveva la possibilità di continuare ad emettere lo scontrino fiscale manuale, ma adesso si sono dovuti adeguare alle nuove procedure di legge.

Venditori ambulanti: è scattato l’obbligo dello scontrino elettronico

I venditori ambulanti o itineranti come li definisce la legge, sono obbligati ad emettere regolare scontrino o ricevuta fiscale come tutti i commercianti.

Tuttavia, esistono dei casi particolari in cui tale obbligo non sussiste, così come quello di emissione di fattura, a meno che il cliente non ne faccia esplicita richiesta. In questo caso il venditore ambulante deve compilare la fattura in favore del richiedente entro e non oltre il momento di vendita.

Chi sono i venditori ambulanti

La legge definisce in effetti ambulanti tutti i venditori o titolari di esercizi commerciali non ubicati in un luogo fisico fisso che svolgono la loro attività commerciale al dettaglio in aree pubbliche (strade, canali, piazze e ogni altra area destinata ad uso pubblico) e in forma itinerante. Sono considerati tali anche i piccoli produttori agricoli che vendono i loro prodotti nelle stesse modalità degli altri ambulanti.

Per svolgere l’attività, è necessario possedere l’autorizzazione amministrativa in tutti i casi in cui le disposizioni attuali lo prevedono, come ad esempio per la somministrazione di prodotti alimentari.

Non potendo riportare il luogo di ubicazione dell’esercizio commerciale, lo scontrino fiscale degli ambulanti deve contenere obbligatoriamente il numero di iscrizione del titolare dell’esercizio presso il Registro delle Imprese e la città dove ha sede la relativa Camera di Commercio.

Scontrino fiscale elettronico

Gli ambulanti o itineranti, così come tutti gli altri soggetti che stiano effettuando delle operazioni previste dall’articolo 22 del Decreto n. 633 del 26 ottobre 1972 del Presidente della Repubblica, sono obbligati a memorizzare e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Per adempiere a questo obbligo devono utilizzare gli strumenti che vengono messi a disposizione gratuitamente direttamente dall’AdE. E che permettono di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Stiamo parlando, in altre parole dello scontrino elettronico.

L’ambulante ha tempo 12 giorni per adempiere a questa operazione. Fa riferimento la data dell’operazione. Per garantire la tracciabilità e l’inalterabilità dei dati trasmessi al fisco ha la possibilità di utilizzare:

  • un registratore telematico, che può essere fisso o portatile. Questo è, sostanzialmente, un registratore di cassa che è in grado di connettersi ad Internet. L’acquisto di questo strumento è generalmente incentivato con un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un valore complessivo pari a 250 euro. O di 50 euro in caso di adattamento;
  • il portale dell’Agenzia delle Entrate, il quale permette di accedere ad una procedura web gratuita. I documenti commerciali potranno essere trasmessi utilizzando il servizio Fatture e Corrispettivi: la soluzione è consigliata quando ci sono poche operazioni da effettuare.