Come ormai molti di voi sapranno, dal 1° luglio 2022 anche le partite Iva in regime forfettario hanno l’obbligo di fattura elettronica. In diversi avete scritto a QuiFinanza per chiedere chiarimenti riguardo alla marca da bollo da applicare in fattura. Si deve pagare anche in regime forfettario? Chi la deve apporre e chi la deve pagare? Fa reddito o no?
Il bollo fa reddito o no?
Un chiarimento è arrivato in questi giorni anche dall’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello di un cittadino che si avvaleva appunto del regime forfettario. In particolare, il quesito riguardava l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai suoi clienti.
Il contribuente riteneva che l’importo del bollo addebitato, e apposto in fattura, non potesse essere ricompreso nella nozione di “ricavo o compenso”. Come stanno le cose?
L’Agenzia spiega che le parole utilizzate nella legge, in effetti, non riguardano genericamente gli importi incassati o le somme percepite, ma si riferiscono esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni rese al cliente.
A supporto di questa interpretazione, il contribuente richiamava la disciplina dell’imposta di bollo nella parte in cui prevede la solidarietà passiva nel pagamento, in capo a tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine.
Da qui, il contribuente deduceva che non sussistesse un obbligo esclusivo, a carico dell’emittente della fattura, al pagamento della marca da bollo. Insomma, secondo lui l’importo dell’imposta di bollo non può configurarsi come un ricavo imponibile, ai fini del calcolo della determinazione forfettaria del reddito.
E’ chiaro che, se così fosse, l’importo del reddito imponibile sarebbe diverso, a seconda che il committente anticipi il costo della marca da bollo o, viceversa, quest’ultimo sia sostenuto dall’emittente, che lo trasla sul cliente finale.
Cosa ha detto l’Agenzia delle entrate
L’Agenzia, nella sua risposta, precisa che le fatture, anche quelle forfettarie, sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. Tra i documenti soggetti all’imposta di bollo ci sono proprio anche le fatture con un importo superiore a 77,47 euro.
Posto che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è tendenzialmente a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo può però chiedere al cliente il rimborso dell’imposta, soprattutto magari a fronte di accordi precisi presi tra committenti e liberi professionisti.
In questa ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e quindi concorre alla formazione del reddito.
In conclusione, l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.
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