Hai evaso il Fisco? Non hai diritto al gratuito patrocinio

Una recente sentenza della Corte di Costituzione chiarisce che se un contribuente evade il fisco non ha più diritto al gratuito patrocinio

Pubblicato: 13 Dicembre 2023 08:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

All’evasore fiscale non spetta il gratuito patrocinio dello Stato: si presuppone che il soggetto sia abbiente. Ad esprimersi in questo senso è la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 40477/2023, che ha provveduto a respingere il ricorso di un imputato per reati fiscali. Il contribuente aveva richiesto il gratuito patrocinio.

La motivazione che sta dietro la decisione della Suprema Corte è che, almeno per quanti commettono dei reati fiscali, ci sia la presunzione che il soggetto sia abbiente. E questo esclude a priori il diritto ad accedere al gratuito patrocinio. È bene sottolineare, comunque vada, che questa particolare presunzione – almeno prima dell’introduzione di modifiche apportate nel 2019 al D.R.R. n. 11/2002 – veniva applicato agli imputati e agli indagati. Dal 2019 in poi, invece, vale anche per i condannati definitivi.

Quando non spetta il gratuito patrocinio

Ma cerchiamo di capire meglio quali siano le conseguenze di questa presa di posizione da parte della Corte di Cassazione. Nel caso in cui un soggetto sia già stato condannato in via definitiva per una serie di reati che siano risultano essere strettamente connessi con l’evasione fiscale, non può richiedere il gratuito patrocinio.

Ricordiamo, infatti, che nell’ambito dei procedimenti giudiziari, i cittadini hanno la possibilità di farsi tutelare da un avvocato, la cui parcella viene pagata direttamente dallo Stato. I contribuenti, per poter accedere a questo beneficio, devono rispettare alcuni parametri di reddito. Nel momento in cui sono stati condannati in via definitiva per evasione fiscale vi è la presunzione del superamento dei limiti di reddito per poter beneficiare di questo istituto.

Il diretto interessato può vincere la presunzione di superamento della soglia di reddito, nel caso in cui riesca a fornire al giudice la prova contraria. Per farlo dovrà mettere a disposizione una serie di elementi concreti che siano idonei e sufficienti a superarla.

Per quanto riguarda i procedimenti che hanno come oggetto proprio i reati connessi con l’evasione fiscale, la preclusione al beneficio risulta essere assoluta. Questo significa, in altre parole, che il gratuito patrocinio è completamente escluso. Questo è sostanzialmente quanto emerge dalla sentenza n. 40477 del 5 ottobre 2023 emessa dalla Corte di Cassazione.

I fatti

Il Tribunale di Lecco, attraverso un’ordinanza datata 21 agosto 2019, ha deciso di rigettare il ricorso proposto da un contribuente. Quest’ultimo contestava un provvedimento – datato 16 luglio 2018 – attraverso il quale un giudice dello stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza attraverso la quale il soggetto in questione richiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio. La richiesta è stata rigettata basandosi sull’esistenza di due precedenti condanne definitive, secondo le quali il soggetto in questione non aveva versato l’Iva.

Il cittadino, contro la pronuncia di rigetto, ha provveduto a proporre ricorso in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 76 e 91 del DPR n. 11/2002.

Il nocciolo di questo ulteriore contendere era, in estrema sintesi, che l’effetto preclusivo che era sorto a seguito della precedente condanna per il reato di violazione delle norme relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L’affetto preclusivo, secondo il contribuente, può operare solo e soltanto in alcuni casi. L’accesso al gratuito patrocinio, in altre parole, può essere negato nel caso in cui il richiedente è indagato per crimini di natura diversa.

Gratuito patrocinio: la presa di posizione della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici, il Tribunale di Lecco ha correttamente rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza. Le motivazioni addotte, che avevano fatto riferimento all’esclusione prevista dall’articolo 91 del Dpr n. 11/2002 dell’ammissione per quanti fossero condannati con sentenza definitiva per un qualsiasi reato connesso all’evasione fiscale, è corretta. Ma non solo. Nel caso in questione vengono richiamati anche i presupposti di superamento dei limiti di reddito, che sono previsti attraverso l’articolo 76, comma 4-bis dello stesso DPR. All’interno di questa norma si fa esplicitamente riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per alcune categorie di reati, tra i quali – dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 34/2019 – ci sono anche quelli relativi all’evasione fiscale. E nello specifico per i reati connessi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Secondo quanto previsto dagli articoli 76, comma 4-bis, e 91 del Dpr n. 115/2002 – successivamente modificati dal Dlgs n. 34/2019 – si viene a determinare una presunzione di superamento dei limiti di reddito. A questa deduzione si arriva a seguito della condanna che è stata riportata direttamente dal richiedente. Questa presunzione può essere cancellata con una prova contraria: questa operazione, però, può essere effettuata quando i reati risultano essere diversi rispetto a quelli che sono stati presi in esame nel caso specifico. La preclusione al gratuito patrocinio risulta essere assoluta nel caso in cui venga richiesto per i procedimenti che hanno come oggetto proprio la condanna per evasione fiscale.

È legittimo, in estrema sintesi, rigettare la domanda di gratuito patrocinio, nel caso in cui il richiedente abbia riportato delle condanne definitive ed irrevocabili per evasione fiscale. Nel caso preso in esame, quindi, il giudice ha deciso correttamente di rigettare l’istanza. Nel caso specifico, infatti, il richiedente ha riportato delle condanne definitive perché ha violato le norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Queste condanne hanno fatto presumere che lo stesso abbia superato i limiti di reddito per poter essere ammesso. L’opponente non è stato in grado di allegare della documentazione sufficiente o di indicare gli elementi necessari per poter cancellare definitivamente la presunzione.

In estrema sintesi

Volendo sintetizzare al massimo, i contribuenti che sono stati condannati per evasione fiscale non possono richiedere il gratuito patrocinio. Non solo perché hanno delle condanne definitive, ma perché si presuppone che il reddito reale sia più alto rispetto a quello dichiarato. Una situazione che fa sì che l’eventuale richiedente non sia in possesso dei requisiti economici – o più giustamente di reddito – per poter accedere al beneficio.