Dividendi 2024, come vengono tassati in Italia. Regole e disposizioni di legge

I dividendi vengono regolarmente tassati in Italia con un'aliquota del 26%. Ma la regola non è uguale per tutti: ci sono una serie di eccezioni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I dividendi costituiscono gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo – quota o azione che sia – in un soggetto passivo dell’Ires, ossia l’Imposta sul Reddito delle Società. Nello specifico, stiamo parlando di:

  • società di capitali ed enti commerciali residenti;
  • enti non commerciali residenti;
  • società ed enti non residenti.

I dividendi rientrano tra i redditi di capitali previsti dall’articolo 44 del Tuir. Questa categoria comprende anche gli utili che vengono distribuiti nel momento del recesso o dell’esclusione di un socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione della società.

La tassazione dei dividendi è differente a seconda che a percepirlo sia una persona fisica, che agisce come privato, o sia l’imprenditore. Per la tassazione è importante il momento nel quale il dividendo viene effettivamente percepito. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire a quale tassazione sia sottoposto.

Dividendi, quando c’è l’imponibilità fiscale

I dividendi vengono tassati rispettando il criterio di cassa. Questo significa, molto semplicemente, che ai fini fiscali è importante il momento in cui sono stati percepiti, indipendentemente da quando è avvenuta l’iscrizione in bilancio. Come non è importante la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.

L’articolo 3 e l’articolo 23 del DPR n. 917/86 prevedono, inoltre, che i dividendi risultino essere assoggettati a tassazione nel nostro paese quando si verificano i seguenti presupposti:

  • ogni volta che il soggetto erogante è residente in Italia o ha una stabile organizzazione nel nostro paese. Non importa che il percettore sia a sua volta residente o meno nel nostro Paese;
  • quando sono percepiti da un contribuente residente o da un soggetto con una stabile organizzazione, quando l’erogatore è non residente.

La tassazione varia a seconda del fatto che il percipiente sia un persona fisica che esercita l’attività di imprenditore o se sia un soggetto privato.

Dividendi, la tassazione per i non imprenditori

Quando i dividendi vengono percepiti da delle persone fisiche che non sono imprenditori, devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%: a prevederlo è l’ex articolo 27 del DPR n. 600/73. Esclusivamente fino al 31 dicembre 2017 per i dividendi su partecipazioni non qualificate, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% doveva essere applicata sull’intero ammontare del dividendo percepito. A partire dal 2018, questo regime fiscale è stato esteso anche agli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate.

La ritenuta viene applicata direttamente dalla società erogante o dall’intermediario finanziario. Come abbiamo visto l’aliquota è pari al 26%. Deve essere versata entro il 16 del mese successivo rispetto al trimestre nel quale è stata effettuata la distribuzione:

  • per il primo trimestre: 16 aprile;
  • per il secondo trimestre: il 16 luglio;
  • per il terzo trimestre: 16 ottobre;
  • per il quarto trimestre: il 16 gennaio.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando un Modello F24 utilizzando il codice tributo 1035. Come periodo di riferimento deve essere indicato l’ultimo mese del trimestre.

La ritenuta non deve essere applicata sui dividendi che si riferiscono alle partecipazioni inserite nel regime battezzato come risparmio gestito, del quale se ne occupa un istituto finanziario, che provvede a trattenere e a versare la ritenuta per conto del percipiente.

Dividendi, come vengono tassati quelli del socio imprenditore

La disciplina relativa ai dividendi viene applicata in maniera diversa se si prendono in considerazione i soggetti imprenditori. In questa categoria di contribuenti, troviamo due situazioni differenti:

  • gli imprenditori individuali e le società di persone;
  • le società di capitali.

Imprenditori individuali e società di persone

A definire le regole sui dividendi degli imprenditori individuali sono l’articolo 59 del Dpr n. 917/86 e l’articolo 1, comma 1 e 2 del Dm 2/04/2008. I dividendi che vengono percepiti dai soggetti Irpef – quindi imprenditori individuali, Snc e Sas -, così come succede per le persone fisiche non imprenditrici che sono in possesso di una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito nelle seguenti misure:

  • per gli utili prodotti fino all’esercizio in coro al 31 dicembre 2007: 40,00%;
  • per gli utili prodotti successivamente fino al 31 dicembre 2016: 49,72%;
  • per eventuali utili prodotti dal 1 gennaio 2017: 58,17%;
  • nel caso in cui gli utili dovessero derivare da una partecipazione in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata: 100%.

Eventuali utili che vengono erogati ad imprese individuali o a società di persone non sono soggetti a ritenuta alla fonte, come prevede la circolare n. 26/2004 dell’Agenzia delle Entrate.

Società di capitali

Per le società di capitali i dividendi sono sottoposti ad una doppia imposizione:

  • la prima in capo alla società erogatrice nel momento in cui si forma;
  • la seconda che grava direttamente sul percipiente.

Le normative vigenti riescono a rimuovere – almeno parzialmente – la doppia imposizione con il criterio dell’esenzione. La società che che percepisce il dividendo applica un’esenzione dello stesso nella misura del 95%. A prevedere questa disposizione è l’articolo 89, comma 2 del Tuir, che riduce al 5% la tassazione ai fini Ires del dividendo incassato dal soggetto percettore residente.

Dividendi di fonte estera, quale tassazione è prevista

Per i dividendi di fonte estera valgono le seguenti indicazioni:

  • l’utile concorre alla formazione della base imponibile nel limite del 5%;
  • non trovano applicazione le ritenute italiane.

Questo significa, in altre parole, che per un’azienda non c’è alcuna differenza tra il dividendo italiano italiano o ricevuto da una controllata estera. La situazione cambia nel caso in cui la società controllata sia residente in un paese black list: gli importi percepiti sono totalmente imponibili.

In sintesi

Attualmente i dividendi sono sottoposti ad una tassazione con un’aliquota del 26%. L’imposta viene addebitata nel momento in cui il dividendo viene effettivamente pagato al percipiente, non quando la società delibera di stanziarlo.

Molto importante, ad ogni modo, per comprendere a quanto ammonti la tassazione dei dividendi è comprendere se chi lo percepisce è un investitore privato o un imprenditore, in quest’ultimo caso la tassazione risulta essere leggermente più alta.