Concordato preventivo biennale, come viene determinato il reddito su cui pagare le imposte

Grazie al concordato preventivo biennale l'AdE comunica in anticipo quali imposte debbano essere pagate. Scopriamo come fa a calcolarle

Pubblicato: 4 Ottobre 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il concordato preventivo biennale è stato varato dal legislatore con uno scopo ben preciso: razionalizzare gli obblighi dichiarativi delle imprese e dei lavoratori autonomi di minori dimensioni. Serve, inoltre, a favorire l’adempimento spontaneo.

Attraverso il concordato preventivo biennale i contribuenti dotati di partita Iva possono definire per due anni i redditi che derivano dall’esercizio della loro attività, indipendentemente che sia di impresa o svolta nell’esercizio di arti e professioni. Viene anche definito il valore della produzione netta. L’operazione, volendo sintetizzare al massimo, serve per calcolare le imposte sui redditi e dell’Irap.

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente concordano un reddito: ma come si concretizza questa operazione? Su quali parametri si basa l’Agenzia delle entrate per calcolare quanto un contribuente abbia guadagnato nel corso dell’anno? Scopriamolo insieme.

Concordato preventivo biennale: chi vi può accedere

Hanno la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale i titolari partita Iva. Nello specifico, possono aderire alla misura i soggetti che maturano un reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni. Lo strumento è rivolto indistintamente ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ossia i cosiddetti Isa – e quanti hanno deciso di aderire al regime forfettario.

I redditi che entrano a pieno diritto all’interno del concordato preventivo biennale sono i seguenti:

  • il reddito da lavoro autonomo, che il contribuente matura nell’esercizio di arti e mestieri, previsto dall’articolo 54, comma 1 del Tuir. Non vengono presi in considerazione, però, gli importi relativi ad eventuali plusvalenze o minusvalenze o a redditi che derivino dalle partecipazioni in società detenute ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
  • per i contribuenti soggetti Ires il reddito d’impresa, così come previsto dall’articolo 56 del Tuir (contenuto, nello specifico, all’interno della sezione I del capo II). Per le imprese minori, invece, si fa riferimento all’articolo 66 del Tuir. Anche in questo caso non devono essere presi in considerazione eventuali plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive o passive. Non dovranno essere presi in considerazione nemmeno i redditi relativi a delle partecipazioni detenute ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.

Irap, come viene considerata

Anche l’Irap è oggetto del concordato preventivo biennale. In questo caso viene considerato il valore della produzione netta: è necessario, in altre parole, fare riferimento dagli articoli 5, 5-bis e 8, del Dlgs 446/1997. Non devono essere presi in considerazione le plusvalenze e le sopravvenienze attive. Allo stesso modo non devono essere prese in considerazione le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Concordato preventivo biennale, l’accettazione della proposta

Nel momento in cui il contribuente decide di accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate, si impegna a dichiarare gli importi che sono stati concordati per due periodi d’imposta. Per determinare la base imponibile sulla quale calcolare le imposte, l’AdE predispone una proposta, che è coerente con i dati presenti nella dichiarazione dei redditi, rispettando la capacità contributiva del singolo soggetto.

A dare le indicazioni su come debba essere strutturata la proposta, ci ha pensato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 14 giugno 2024. L’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione:

  1. i singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia (Isa);
  2. i risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta. Si va a guardare anche quella oggetto di dichiarazione;
  3. i valori di riferimento settoriali;
  4. il criterio formulazione base Irap;
  5. la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Primo passaggio

Facendo riferimento al primo passaggio, il decreto prevede che venga effettuata una valutazione economica dei risultati che il contribuente ha raggiunto, partendo dai dati che lo stesso ha dichiarato. Entrando un po’ più nel dettaglio è previsto che venga effettuata una valutazione dell’affidabilità basandosi:

  • sugli Isa;
  • sui dati dichiarati dallo stesso contribuente.

Per analizzare i dati viene preso come arco temporale gli ultimi otto anni disponibili e si fa riferimento alle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità entro le quali i lavoratori autonomi e le imprese si devono muovere.

Queste analisi permettono di valutare i singoli indicatori per i quali, eventualmente, il contribuente non sia riuscito a raggiungere la piena affidabilità. In questo modo si riesce a determinare la base imponibile.

Secondo passaggio

Per quanto riguarda il secondo passaggio, invece, il decreto prevede che venga condotta un’accurata analisi del reddito realizzato dal contribuente nel corso dell’esercizio dell’attività economica. Anche quella che è oggetto della dichiarazione dei redditi. Grazie a questa analisi è possibile riuscire a definire quale sia il valore medio, che successivamente viene confrontato con il reddito operativo dell’anno di applicazione.

Terzo passaggio

Come terzo passaggio, il decreto prevede che venga individuato un parametro di rivalutazione, che viene determinato dal livello minimo di redditività settoriale, che è stato previsto sulla base delle analisi delle spese necessarie per la forza lavoro (la valutazione si basa sui dati dichiarati dalle imprese che appartengono allo stesso Isa).

Nel caso in cui la quantificazione del reddito definito con i passaggi metodologici precedenti dovesse risultare inferiore a questo parametro, l’Ade dovrà prendere come riferimento proprio questo valore.

Quarto passaggio

Per quanto riguarda il il quarto passaggio, il decreto prevede che il valore della produzione netta rilevante che il contribuente ha dichiarato ai fini Irap debba essere sommata all’eventuale differenza che scaturisce tra il reddito che viene dichiarato per versare le imposte dirette e quanto viene quantificato.

Quinto passaggio

Il decreto prevede, per quanto riguarda il quinto passaggio, che la base della proposta concordataria debba essere rivalutata sulla base delle proiezioni macroeconomiche disponibili. Il decreto prende in considerazione le stime per il Pil italiano, che prospettano una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell’1% nel 2025.

In sintesi

Il concordato preventivo biennale prevede che l’Agenzia delle Entrate faccia una proposta al contribuente relativo al reddito del 2024 e del 2025. Su questa base vengono calcolate le imposte.

La definizione del reddito è dettagliata e ben precisa. E, soprattutto, segue una serie di regole ben definite.