I beneficiari degli aiuti Covid devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione nella quale attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti dalla legge. Nel documento devono essere indicati anche eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti ricevuti successivamente.
Indice
Chi deve presentare l’autodichiarazione aiuti Covid ed entro quando
L’obbligo riguarda le partite Iva e le imprese, che sono tenute a dichiarare di aver ricevuto, tra i vari bonus e aiuti di Stato elargiti durante la pandemia, importi uguali o inferiori alle cifre massime consentite. I massimali sono i seguenti.
- 800 mila euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021.
- 1,8 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
- 2,3 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
È necessario dichiarare anche cifre ben al di sotto di queste soglie. Le imprese dei settori della pesca e dell’agricoltura hanno massimali diversi. La scadenza è stata prorogata al 30 novembre 2022, come spiegato qua.
Quali sono gli aiuti di Stato per la pandemia Covid da dichiarare
All’interno della nuova autodichiarazione semplificata (qua le indicazioni per compilarla) devono essere elencati tutti i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell’emergenza Covid, le esclusioni dal versamento dell’Irap, i crediti di imposta per i canoni di locazione immobili non abitativi, le esenzioni che riguardano l’Imu. Di seguito una lista (non esaustiva) degli aiuti Covid da inserire nel documento.
- Bonus canoni di locazione.
- Bonus locazioni per l’ultimo trimestre del 2020.
- Bonus ristorazione.
- Cancellazione seconda rata Imu 2020 per attività di intrattenimento e turismo.
- Contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono un’attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e per i titolari di Partita Iva.
- Contributo a fondo perduto per i soggetti con Partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 dei settori economici colpiti dalle misure restrittive adottate dal Governo per contenere la diffusione del Covid.
- Contributo per la riduzione del fatturato ad aprile 2020 oltre il 1/3 rispetto al 2019.
- Contributo per la riduzione del fatturato del 2020 del 30% rispetto al 2019.
- Contributo per le imprese con inizio di attività nel 2019.
- Contributo per le impresi di agenzia e mediazione.
- Contributo perequativo.
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari.
- Esenzione Imu 2021 per sale, cinema, ecc.
- Esenzione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020.
- Esenzione della prima rata Imu 2020 per gli immobili turistici.
- Esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili alberghi, spettacoli e turismo.
- Esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili appartenenti ai soggetti con riduzione del fatturato.
- Esenzione della seconda rata Imu 2020 per gli immobili turistici, sale, cinema, ecc.
È possibile che un professionista non ricordi se ha richiesto o ricevuto degli aiuti Covid. In tali casi basta consultare la sezione Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate attraverso codice Spid o credenziali fisconline. Nella sezione Contributo a fondo perduto, basta cliccare su Servizi per compilare e trasmettere l’istanza e poi Consultazione esito. Appariranno poi le diverse voci con il relativo importo.
I 600 euro ricevuti dall’Inps nei mesi di marzo e aprile 2020 non devono essere conteggiati. Come spiegato qua, c’è già chi ha dovuto restituire all’Inps alcuni importi relativi agli aiuti Covid.