L’Agenzia delle Entrate va in vacanza, avvisi e versamenti sospesi: le date della pausa

Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi avvisi, controlli e versamenti nel mese di agosto. Ecco fino a quando dura la pausa: le date

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi controlli e versamenti nel mese di agosto. La pausa estiva varia a seconda che si tratti di scadenze fiscali, avvisi bonari o termini giudiziali.

Vediamo nel dettaglio quali sono le date, quanto dura la pausa e quando riprendono le attività dei funzionari.

Scadenze fiscale sospese ad agosto: niente versamenti fino al 21

Non è una novità, come ogni anno, anche nel 2023 i termini per i versamenti relativi alle scadenze fiscali vengono sospesi nel mese di agosto. A Dettare le regole è il decreto legge n. 16/2012, che all’articolo 3-quater stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”

Essendo quest’anno il 20 agosto domenica, però, i pagamenti F24 riprendono lunedì 21 agosto 2023.

Niente avvisi bonari e controlli fino al 4 settembre

Come stabilito decreto fiscale n. 193/2016: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

Rientrano in questa categoria le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato, ma anche gli avvisi bonari e i controlli.

Generalmente, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, calcola le imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e determina l’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata. Questa attività è definita “liquidazione” e il contribuente viene a conoscenza del risultato attraverso comunicazioni ad hoc. Il contribuente quindi riceve l’esito della liquidazione per posta o via Pec. Nel caso di liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’esito può essere comunicato anche con modalità telematiche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, qualora il contribuente e lo stesso intermediario lo abbiano espressamente richiesto in sede di compilazione della dichiarazione.

In presenza di elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di liquidazione, il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico), può fornire all’Agenzia i necessari chiarimenti sulla correttezza dei dati dichiarati.

Se, invece, gli esiti della liquidazione risultano corretti il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta effettuando il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico).

Si può comunque richiedere assistenza via web, al telefono o recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale. Tali servizi, così come gli inviti a regolarizzare, saranno però sospesi per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre.

Sospesi anche i termini processuali

Tra le attività sospese ad agosto, inerenti i controlli fiscali in generale, ci sono anche i termini processuali relativi alla giustizia tributaria. In questo caso le attività si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.

Ricordiamo che la normativa generale, salvo eccezioni e sospensioni come questa, stabilisce i seguenti termini:

  • il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato (art. 21, D. Lgs. n° 546/92);
  • nel caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;
  • il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.);
  • il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell’art. 360, comma 1, c.p.c. (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. (art. 62, D. Lgs. n° 546/92);
  • in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue (art. 63, comma 1 e 2, D. Lgs. n° 546/92).

Va ricordato, invece, che per il computo dei termini processuali – che ripartono dopo la pausa estiva – valgono le disposizioni civilistiche contenute nell’art. 2963 c.c. e nell’art. 155 c.p.c.

Come e quando richiedere assistenza

Una volta riprese ufficialmente le attività di controllo e verifica dell’Agenzia delle Entrate, riaprono anche i termini entro i quali mettersi in regola col Fisco, qualora risultino discrepanze. Ma chi può richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici e con quali modalità?

Tutti i contribuenti/intermediari che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità o avviso telematico possono verificare la propria posizione attraverso il canale telematico “CIVIS” (servizio riservato agli utenti registrati Fisconline/Entratel), direttamente o tramite un intermediario abilitato, accedendo al sito agenziaentrate.gov.it e, nel caso sia necessario, acquisire ulteriori informazioni.

L’operatore che si occupa della pratica può successivamente contattare il contribuente ai numeri/indirizzi mail indicati al momento della richiesta di assistenza. L’esito della lavorazione viene comunicato con lo stesso canale, senza necessità per il contribuente di recarsi in Ufficio.

In alternativa, è possibile ricevere assistenza:

Tramite il canale PEC, inviando la richiesta di assistenza al Centro Operativo (dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it) e allegando il documento di identità o, in caso di intermediario delegato, la delega. Gli utenti abilitati Fisconline o Entratel ricevono poi l’esito della lavorazione con lo stesso canale, senza necessità di recarsi in Ufficio;
Recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale, direttamente o dopo aver prenotato un appuntamento. È necessario che il contribuente presenti la documentazione che a suo parere comprova la correttezza dei dati dichiarati;
Chiamando il Centro di Assistenza Multicanale al numero 848.800.444 ed, eventualmente, su richiesta dell’operatore, trasmettendo la documentazione necessaria.

Analizzata la situazione e la documentazione presentata, l’operatore comunica l’esito al contribuente, confermando l’irregolarità o variandola in tutto o in parte. Nei casi più complessi, la richiesta viene acquisita in back office e l’esito viene comunicato al contribuente dopo qualche giorno.