NASpI e Partita Iva, compatibilità, soglie di reddito, cumulo e liquidazione anticipata

La NASpI è compatibile con la partita Iva purché vengano rispettati alcuni limiti di reddito. Vediamo quali sono e come funzionano

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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L’apertura o la gestione di una Partita Iva non preclude il diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’indennità di disoccupazione istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015. Il quadro normativo italiano consente la convivenza tra il sostegno al reddito da disoccupazione e l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa, fornendo uno strumento di tutela nelle fasi di transizione professionale.

Tuttavia, il cumulo tra prestazione pubblica e redditi da lavoro autonomo è sottoposto a vincoli procedurali, tetti reddituali e obblighi di comunicazione all’Inps. In alternativa alla percezione mensile, il legislatore mette a disposizione la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, una misura concepita come vero e proprio incentivo all’autoimprenditorialità.

Il quadro normativo di riferimento

La NASpI è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 22/2015 nell’ambito delle riforme del Jobs Act, in sostituzione delle precedenti indennità ASpI e Mini ASpI. La disciplina operativa dettagliata sull’erogazione, la durata e il calcolo è stata successivamente formalizzata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015 e integrata con la Circolare Iinps n. 174 del 23 novembre 2017.

Per accedere alla prestazione occorre la sussistenza congiunta di precisi requisiti:

  • perdita involontaria dell’occupazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa ex art. 7 della Legge n. 604/1966);
  • requisito contributivo minimo. Almeno 13 settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.

La domanda di accesso deve essere inoltrata per via telematica all’Inps, previa autenticazione tramite Spid, Cie o Cns, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La durata massima dell’assegno è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni, entro il limite massimo di 24 mesi.

Mantenimento della NASpI mensile e cumulo con la Partita Iva

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale. La norma stabilisce che il lavoratore possa continuare a percepire l’assegno di disoccupazione a condizione che il reddito annuo derivante dall’attività autonoma non superi la soglia limite.

La soglia di reddito per calcolare la riduzione dell’80% è la seguente:

  • tetto di reddito autonomo. Il limite massimo previsto dalla legge per mantenere il diritto al cumulo è fissato a 4.800 euro annui per il lavoro autonomo (a differenza del lavoro subordinato la cui soglia è di 8.173,91 euro, ex art. 9 del medesimo decreto);
  • meccanismo di decurtazione dell’80%. Nel caso in cui il lavoratore produca un reddito compreso tra 1 euro e 4.800 euro, l’indennità mensile NASpI non viene azzerata, ma subisce una riduzione pari all’80% del reddito presunto. Se la stima del reddito è pari a zero euro, la prestazione viene erogata nell’intero importo spettante. L’Inps effettuerà poi il conguaglio a consuntivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettiva.

L’obbligo di comunicazione tramite modello NASpI-Com

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, per beneficiare del cumulo è obbligatorio comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro il termine tassativo di 30 giorni:

  • dall’apertura della nuova Partita Iva (qualora venga avviata in costanza di percezione della NASpI);
  • dalla data della domanda di disoccupazione (qualora la Partita Iva fosse già attiva prima della cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

La comunicazione avviene esclusivamente in via telematica attraverso il modello NASpI-Com.

Le conseguenze del superamento della soglia e le cause di decadenza

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 22/2015 individua le cause di decadenza dal diritto alla NASpI. Qualora il reddito effettivo derivante dalla Partita Iva superi la soglia dei 4.800 euro nel corso dell’anno d’imposta, il beneficiario decade interamente dalla prestazione. L’Inps procederà al recupero di tutte le mensilità erogate nell’anno non spettanti.

Altre cause di decadenza automatica includono l’instaurazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato (salvo i casi di sospensione per contratti brevi entro i 6 mesi ex art. 9), la perdita dello stato di disoccupazione e il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Liquidazione anticipata NASpI: l’incentivo all’autoimprenditorialità

In alternativa alla percezione frazionata mensile, l’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la facoltà di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo residuo spettante.

Finalità e soggetti beneficiari

Come chiarito anche dalla Circolare INPS n. 94/2015, la misura nasce per promuovere l’avvio di attività caratterizzate da rischio d’impresa e struttura autonoma. Può richiedere l’anticipazione chi:

  • apre una nuova Partita Iva o avvia un’impresa individuale;
  • intende sviluppare o proseguire a tempo pieno un’attività autonoma preesistente;
  • sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il socio presta la propria attività lavorativa.

Vantaggi: l’abbattimento del tetto di reddito

Il principale vantaggio dell’anticipazione risiede nella rimozione di qualsiasi limite di fatturato. Scegliendo la liquidazione in un’unica soluzione, l’assegno perde la sua natura di sostegno mensile al reddito e diventa un contributo a fondo perduto per l’investimento aziendale o professionale. Di conseguenza, il titolare di Partita Iva può fatturare cifre superiori a 4.800 euro (fino ai tetti previsti dai regimi fiscali scelti) senza dover restituire alcuna somma all’Istituto.

I termini di presentazione della domanda

La richiesta di erogazione anticipata deve essere inviata telematicamente all’Inps entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura della Partita Iva o, se l’attività era preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI.

Il vincolo dei 24 mesi e l’obbligo di restituzione

L’aspetto di maggior rischio legato all’anticipazione è sancito dall’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015: il lavoratore che ha incassato l’indennità in un’unica soluzione e che nei 24 mesi successivi (o comunque prima della scadenza del periodo teorico di spettanza della NASpI) instauri un rapporto di lavoro subordinato, è tenuto a restituire per intero all’Inps l’importo anticipato. L’unica eccezione prevista riguarda l’assunzione avvenuta come socio lavoratore di una cooperativa.

Compatibilità con il regime forfettario

La fruizione della NASpI (sia in modalità mensile che anticipata) è compatibile con il regime forfettario (disciplinato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e successive modificazioni).

Per i contribuenti in regime forfettario che scelgono la NASpI mensile ridotta dell’80%, la stima del reddito presunto ai fini Inps non coincide con il mero fatturato incassato, ma con il reddito imponibile previdenziale. Quest’ultimo si calcola applicando al totale dei ricavi il coefficiente di redditività associato al proprio codice Ateco e sottraendo i contributi previdenziali versati nell’anno. Se tale valore imponibile rimane al di sotto dei 4.800 euro, il diritto alla prestazione ridotta si conserva.

Quadro di sintesi per la scelta operativa

Modalità NASpI Soglia reddito autonomo Riduzione assegno Vincoli fondamentali
Erogazione mensile Max 4.800 € annui 80% del reddito presunto Obbligo di invio del NASpI-Com entro 30 giorni. Decadenza al superamento della soglia
Liquidazione anticipata Nessun limite Nessuna decurtazione Divieto di lavoro subordinato per 24 mesi pena la restituzione totale dell’importo