Quando si deve applicare la marca da bollo da 16 euro

La marca da bolla da 16 euro è una delle più utilizzate in Italia, ecco in quali casi deve essere utilizzata

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

In termini pratici la marca da bollo è alquanto simile a un francobollo, ma si tratta di una tipologia particolare di carta-valori. Solitamente la si adopera al fine di convalidare dei documenti pubblici, come ad esempio atti notarili, passaporti, registri o dichiarazioni di vario genere. Si tratta di un elemento che vanta una lunga storia, con l’introduzione in Italia avvenuta nel lontano 1863.

Al tempo, come oggi, la vendita era gestita da esercizi pubblici e tabaccherie. Tutto muta però nel 2005, procedendo all’introduzione del contrassegno telematico, seguito nel 2014 dalla marca da bollo digitale, altrimenti detta bollo virtuale, che viene emessa elettronicamente dall’Agenzia delle Entrate. Sono svariate le marche da bollo oggi disponibili in Italia, differenziate per prezzo e per categoria d’utilizzo. Ma una delle marche da bollo più utilizzate è quella da 16 euro: vediamo in quali casi è necessaria e dove acquistarla.

Marca da bollo da 16 euro: quando applicarla

La marca da bollo da 16 euro è di certo la più comunemente utilizzata dai contribuenti, in riferimento al pagamento dell’imposta di bollo. Si tratta di un’imposta indiretta, in riferimento a documentazioni che hanno come oggetto il negozio giuridico o in generale un atto di natura commerciale, giudiziale o stragiudiziale. L’obbligo di questa marca da bollo scatta nel momento in cui un qualsiasi scritto sia in grado di produrre effetti giuridici.

È invece prevista l’esenzione dalla marca da bollo da 16 euro nel caso di atti non espressamente previsti dalla Tariffa, così come per gli atti amministrativi che vengono emessi dalla Pubblica Amministrazione, come ad esempio stato civile o di residenza. L’imposta di bollo da 16 euro è regolamentata dalla normativa presente nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972. Il principio generale è quello della doverosità, eccezion fatta per quei documenti che presentano un’esplicita previsione di esenzione. Ecco dunque i documenti che prevedono l’obbligo di tale imposta:

  • atti rogati, siano essi ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali;
  • istanze per l’emanazione di un atto o rilascio di un certificato;
  • certificati, copie conformi all’originale, estratti di qualsiasi atto o documento.

Ecco invece i documenti che prevedono l’esenzione dell’imposta:

  • atti e provvedimenti di un processo penale;
  • atti e provvedimenti di un processo civile;
  • copie autentiche di atti e provvedimenti.

Alcuni soggetti sono automaticamente esclusi dall’applicazione dell’imposta:

  • associazioni di volontariato inserite nel Registro regionale del Volontariato;
  • onlus iscritte all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate;
  • federazioni sportive o Enti di promozione sportiva ufficialmente riconosciuti dal Coni.

Marca da bollo da 16 euro: come si paga e sanzioni

Sono tenuti ad assolvere l’imposta di bollo da 16 euro tutti i soggetti che sottoscrivono o ricevono atti, registri o documenti. Lo stesso dicasi per chiunque faccia uso di un documento, atto o registro non soggetto al bollo fin dall’origine. È possibile procedere all’acquisto della marca da bollo, ovvero del contrassegno telematico, presso un qualsiasi tabaccaio o un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. È possibile assolvere all’imposta in maniera virtuale, salvo previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, con pagamento entro una data scadenza.

La data in questione è di particolare importanza, considerando come il mancato pagamento dell’imposta ponga il contribuente in condizione di dover provvedere all’assolvimento di una sanzione. Questa, valida per qualsiasi sorta di marca da bollo, risulta essere pari almeno al 100% del tributo evaso. A ciò si aggiunge ovviamente il pagamento del tasso di interesse legale. È bene ricordare inoltre come lo Stato richieda il pagamento di una marca da bollo con valore proporzionale a un’attività sottostante. Ciò costringerebbe il contribuente ad acquistar differenti marche da bollo, fino al raggiungimento della somma dovuta. Per facilitare tale processo è possibile, dal 2005, richiedere al proprio rivenditore la stampa di un’unica marca da bollo, con un valore esattamente corrispondente a quello necessario.