Ho prelevato dal conto del defunto, significa accettare l’eredità?

Il prelievo pesa quando trasforma una spesa urgente in disposizione del denaro ereditario come patrimonio già acquisito.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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“Avvocata, ho prelevato dal conto corrente del mio defunto padre per pagare spese urgenti. Ho accettato l’eredità?”. Di solito succede nei giorni più confusi: il funerale da pagare, la banca che chiede documenti, il conto non ancora sbloccato, una carta o un vecchio accesso ancora disponibili.

Il prelievo può costituire accettazione tacita dell’eredità se mostra che il chiamato non si è limitato a gestire un’urgenza, ma ha usato il denaro del defunto come se fosse già suo. Quindi, prelevare dal conto del defunto può significare accettare l’eredità, ma non per il solo fatto che i soldi siano usciti dal conto.

Occorre capire cosa indica quel movimento: un’attività di conservazione, o una vera disposizione del patrimonio ereditario. Perché una volta trattate quelle somme come proprie, può diventare più difficile invocare la rinuncia all’eredità, soprattutto davanti agli altri eredi o alla banca chiamata a ricostruire cosa è uscito dal conto.

Ho preso soldi dal conto del defunto, ho accettato l’eredità?

Prelevare dal conto corrente di un deceduto può integrare accettazione tacita dell’eredità se il chiamato usa somme ereditarie esercitando un potere che gli spetterebbe solo come erede.

“L’art. 476 c.c. stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede”.

Dopo la morte del correntista, figlio, coniuge o fratello sono chiamati all’eredità e non ancora eredi. Possono accettare l’eredità, rinunciare, valutare il beneficio d’inventario. Fino a quel momento la loro posizione è provvisoria: hanno interesse a conoscere l’attivo e il passivo, possono parlare con la banca, possono evitare che il patrimonio si disperda, ma non possono trattare le somme del defunto come denaro già acquisito.

Il prelievo dal conto del defunto diventa allora un fatto sensibile se rompe questa posizione di attesa. Succede se il denaro viene ritirato, trasferito o usato come disponibilità personale. In quel caso il movimento non serve più soltanto a ricostruire cosa c’è nell’eredità: mostra una scelta di fatto sul patrimonio, difficilmente compatibile con una futura rinuncia all’eredità.

“L’art. 460 c.c. consente al chiamato di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari”.

Chiedere saldo e movimenti alla banca, comunicare il decesso del correntista, conservare la documentazione, impedire che un bene perda valore, pagare con denaro proprio una spesa urgente da rendicontare. Sono atti che mantengono aperta la scelta successoria, perché servono a tutelare o conoscere il patrimonio, non ad appropriarsene.

Se pago un debito del defunto con quei soldi sto accettando l’eredità?

L’art. 476 c.c. lega l’accettazione tacita dell’eredità agli atti che rivelano la volontà di assumere la qualità di erede. Nel pagamento dei debiti del defunto, questa volontà si misura soprattutto sulla fonte del denaro, una cosa è usare risorse personali, un’altra è impiegare somme dell’asse ereditario.

“Il pagamento dei debiti del de cuius può integrare accettazione tacita se avviene con denaro ereditario”.

Se il conto corrente è cointestato tra il defunto e la moglie chiamata all’eredità, il prelievo di somme poi usate per pagare un debito solidale non prova di per sè l’accettazione tacita. Occorre dimostrare che il denaro apparteneva al defunto e fosse quindi denaro ereditario, non semplice provvista disponibile sul conto comune (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4320).

La medesima logica rende più grave il prelievo per uso personale. Quando le somme vengono ritirate dal conto del defunto, trattenute, trasferite o impiegate per esigenze proprie, il movimento perde la funzione di custodia. Il chiamato non sta tutelando il patrimonio, lo usa come disponibilità personale.

Se quel denaro è stato preso e usato per sé, gli altri eredi possono chiedere la restituzione delle somme. Prima di dividere l’eredità, infatti, bisogna ricostruire quanto c’era davvero sul conto del defunto e quanto è uscito dopo la morte.
Il chiamato che sottrae o nasconde beni spettanti all’eredità perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice (art. 527 c.c.).

Se la banca blocca il conto come si paga il funerale?

Il funerale è una spesa urgente, ma l’urgenza non autorizza il familiare a usare il bancomat o l’home banking del defunto.

“L’art. 1722 c.c. prevede l’estinzione del mandato per morte del mandante”.

La delega bancaria non può quindi essere trattata come un potere ancora vivo dopo il decesso del correntista; anche se un familiare conosce il PIN o ha ancora accesso alle credenziali.

Il pagamento delle spese funebri con conto corrente del defunto richiede una cautela diversa dal prelievo in contanti. Se un familiare anticipa il funerale con denaro proprio, conserva la fattura e documenta l’esborso, quella spesa potrà essere portata nei rapporti successori.
Se invece la fattura viene pagata usando bancomat o home banking del titolare deceduto, il movimento diventa più esposto. La finalità può essere comprensibile, ma il denaro esce prima che la banca abbia verificato gli aventi diritto, prima che gli altri chiamati possano controllare importo e causale, prima che la spesa sia ricondotta formalmente alla successione.

“Chi detiene somme o beni appartenuti al defunto non può liberarli prima degli adempimenti richiesti dalla legge (art. 48 Testo unico successioni e donazioni)”.

In questi casi conviene passare dall’istituto di credito. La banca può chiedere certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio, documenti degli aventi diritto, eventuale dichiarazione di successione e fattura delle onoranze funebri. Alcuni istituti consentono il pagamento diretto della fattura o il rimborso dopo lo sblocco, soprattutto quando la richiesta è documentata e condivisa dagli eredi.

Se il conto era cointestato o ho chiesto solo i movimenti cambia qualcosa?

“Nel conto corrente intestato a più persone, i cointestatari sono creditori o debitori in solido verso la banca (art. 1854 c.c.)”.

Questa solidarietà spiega perché il cointestatario, soprattutto con firma disgiunta possa operare verso l’istituto, ma non trasforma ogni somma presente sul conto in denaro liberamente disponibile. Se la provvista era del defunto e viene usata come patrimonio ereditario, il prelievo può assumere rilievo successorio; se questa titolarità non è provata, il solo movimento sul conto comune non basta a ricavare l’accettazione tacita.
Lo stesso criterio vale per saldo, movimenti e documenti bancari. Informarsi sui movimenti del conto corrente del defunto consente al chiamato di scegliere se accettare, rinunciare o valutare il beneficio d’inventario. Disporre delle somme può mostrare che quella scelta è già stata compiuta nei fatti.