Polizza vita di un familiare deceduto. Gli eredi possono conoscere i nomi dei beneficiari?

Gli eredi possono sapere chi incassa una polizza vita solo se dimostrano un interesse concreto, altrimenti i nominativi restano protetti dalla privacy.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Nel 2024 le compagnie vita hanno raccolto in Italia oltre 110 miliardi di premi, con una crescita del +19,5% rispetto all’anno precedente. Un fiume di denaro che, alla morte dell’assicurato, si muove fuori dall’eredità e segue regole sue, spesso poco note agli eredi. Ed è qui che nasce il paradosso: il familiare scompare, la polizza c’è, ma i nomi dei beneficiari restano celati dietro il silenzio delle compagnie.

La polizza vita entra nell’eredità?

La polizza vita è un contratto a favore di terzo e non entra nell’eredità, ai sensi dell’art. 1920 c.c. In sostanza, chi stipula la polizza (il contraente) destina la prestazione a un’altra persona, il beneficiario. Quando si verifica l’evento assicurato, di solito la morte del contraente, il diritto al capitale nasce direttamente in capo al beneficiario, senza passare dall’eredità, ciò perché la polizza vita è un patrimonio separato dall’eredità.

È una differenza dirimente. Infatti, gli eredi ricevono i beni del defunto iure hereditatis, cioè in qualità di successori. Il beneficiario, invece, riceve la somma iure proprio, cioè in base a un diritto personale che scatta per effetto della designazione in polizza. Non diventa erede per questo, né concorre con gli altri nella divisione dell’asse ereditario.

Gli eredi possono conoscere i nomi dei beneficiari?

Gli eredi non hanno diritto automatico a conoscere i beneficiari di una polizza vita. Tuttavia, ci sono casi in cui la legge consente agli eredi di accedere a queste informazioni.

Il Garante Privacy ha chiarito che:

La compagnia assicurativa può comunicare i nominativi dei beneficiari agli eredi solo quando la richiesta non è “esplorativa” o pretestuosa, ma collegata a un interesse concreto e attuale.”

Conforme la Suprema Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che la tutela della riservatezza dei beneficiari va bilanciata con il diritto degli eredi a difendere i propri interessi successori. In altre parole, non basta la semplice curiosità o una mera esigenza conoscitiva, serve un motivo giuridicamente rilevante (Cass. Civ. ord. n. 3565/2024).

Posso sapere se il defunto aveva una polizza vita attiva?

Per scoprire se esiste una polizza gli eredi hanno a disposizione il Servizio di ricerca polizze vita dell’ANIA, che consente di verificare l’esistenza di contratti intestati a una persona deceduta. Basta compilare il modulo online, allegare il certificato di morte e l’attestazione della qualità di erede.

Un ruolo importante è svolto anche da IVASS, che vigila sul settore assicurativo e gestisce le segnalazioni relative alle cosiddette “polizze dormienti”, cioè non riscosse entro il termine di legge. Infatti, il diritto dei beneficiari si prescrive in 10 anni dall’evento assicurato ex art. 2952 c.c. Scaduto il termine, le somme sono devolute al Fondo rapporti dormienti gestito da Consap.

Come si fa richiesta?

Se un erede ha motivi fondati per chiedere i nominativi dei beneficiari, deve rivolgersi alla compagnia assicurativa con una richiesta formale scritta.

La procedura prevede l’invio dell’istanza tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla compagnia e deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Gli allegati all’istanza sono:

  • certificato di morte dell’assicurato;
  • stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva che provi la qualità di erede;
  • copia dell’accettazione di eredità (anche tacita, con denuncia di successione);
  • motivazione della richiesta, collegata alla difesa di un diritto successorio (ad esempio: rischio di lesione di legittima).

Se la compagnia tace o nega l’accesso senza una valida ragione, l’erede può rivolgersi al giudice ordinario. In giudizio, l’onere della prova è invertito, sarà la compagnia a dover dimostrare perché la comunicazione non è dovuta.

La richiesta di accesso ai dati dei beneficiari deve essere motivata e documentata, il diniego ingiustificato espone la compagnia al rischio di condanna in giudizio.”

Se il beneficiario è un terzo e non un erede, quando gli eredi possono impugnare?

La libertà di designare come beneficiario chiunque, anche un soggetto estraneo alla famiglia, è uno degli elementi più discussi delle polizze vita. Come detto, il capitale assicurato non entra nell’asse ereditario. Ciò significa che, di per sé, gli eredi legittimi non possono pretendere di dividerlo. Tuttavia, la legge tutela i cosiddetti legittimari (coniuge, figli e, in assenza, ascendenti).

L’art 536 c.c. stabilisce che:

Una quota dell’eredità deve essere loro riservata per legge e che nessuna disposizione patrimoniale può comprimere questi diritti.”

Se l’assicurato, tramite la polizza, svuota di fatto il patrimonio destinando somme ingenti a un terzo, gli eredi possono esperire l’azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.) contro le liberalità che ledono la quota di legittima.

La giurisprudenza ha chiarito che i premi versati alla compagnia possono costituire una donazione indiretta. Pertanto, se sproporzionati rispetto al patrimonio del contraente, gli eredi legittimari possono agire per ricondurli nell’asse ereditario, a garanzia della loro quota di riserva.

È il caso di un assicurato che possiede un patrimonio di circa 250.000 euro e versa 180.000 euro di premi in favore di una polizza che indica come beneficiaria una persona estranea alla famiglia. In un caso simile, i legittimari non possono chiedere l’annullamento della polizza, ma possono impugnare i premi come donazione sproporzionata, per recuperare parte delle somme e ricostruire la loro quota di legittima.

Per sostenere tale azione occorre documentare:

  • l’ammontare dei premi versati anno per anno (estratti conto, ricevute di pagamento);
  • il patrimonio complessivo del contraente al momento dei versamenti;
  • eventuali elementi che dimostrino la finalità liberale, come comunicazioni o dichiarazioni.

Quando i premi della polizza possono essere impugnati dagli eredi?

L’impugnazione è ammissibile solo se i premi sono sproporzionati rispetto al patrimonio complessivo dell’assicurato, tali da ridurre in modo ingiustificato le aspettative degli eredi legittimari (Cass. Civ. sent. n. 29583/2021).”

In questo caso, gli eredi possono promuovere l’azione di riduzione o chiedere la collazione dei premi, con la conseguenza che le somme versate rientrano idealmente nell’asse e vengono computate per ricostruire la quota di legittima.

L’indennizzo assicurativo resta fuori dall’eredità, ma i premi sproporzionati possono essere qualificati come liberalità indirette e ridotti in quanto lesivi della quota di legittima.”

Per gli eredi questo significa che non è possibile impugnare la polizza vita in sé per far cadere la designazione di un terzo beneficiario, ma si può agire sul valore dei premi versati, se tali da compromettere la riserva di legge spettante ai legittimari.

Casi ricorrenti che spesso confondono

Molti dubbi nascono non tanto dalla regola generale, quanto da situazioni particolari che possono presentarsi.

Beneficiari designati come “eredi”

Capita spesso che il contraente, invece di indicare un nome preciso, scriva “i miei eredi” nella polizza. In questo caso il capitale non viene diviso secondo le quote ereditarie (un mezzo al coniuge, un quarto ai figli, ecc.), ma si applica il criterio del riparto pro capite, il capitale si suddivide in parti uguali tra coloro che al momento della morte rivestono la qualità di eredi legittimi o testamentari. Ciò significa che se ci sono tre figli e un coniuge, ciascuno riceve un quarto del capitale, a prescindere dalle quote ereditarie previste dal codice civile.

Premorienza del beneficiario

Se il beneficiario indicato muore prima del contraente, il diritto al capitale non si estingue. In tal caso, subentrano i suoi eredi iure hereditatis, cioè in quanto successori del beneficiario originario. È un effetto che spesso sorprende, la designazione resta valida, ma il denaro andrà a chi succede al beneficiario premorto, non agli eredi del contraente. Ad esempio un contraente indica come beneficiaria la sorella; se la sorella muore prima di lui, al momento della liquidazione saranno i figli della sorella a subentrare, non i figli del contraente.

Revoca o sostituzione dei beneficiari

Fino al momento della morte, il contraente conserva la possibilità di revocare o sostituire i beneficiari designati, salvo che la designazione sia stata accettata dal beneficiario stesso (art. 1921 c.c.). In pratica, senza l’accettazione, il contraente può modificare la polizza in qualunque momento, anche più volte. Dopo la morte, invece, la designazione diventa irrevocabile e il capitale spetta definitivamente a chi risulta beneficiario. Un contraente può sostituire la prima moglie con la seconda fino a quando è in vita; dopo la morta, invece, la designazione non è più modificabile.