Iva agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie, quando deve essere applicata e come calcolarla

Quando si effettuano delle ristrutturazioni edilizie è possibile beneficiare dell'Iva agevolata al 10%. Ecco quando può essere applicata e come deve essere calcolata correttamente

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quando è possibile applicare l’Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizia? L’aliquota scende al 10% – dall’ordinario 22% – per le prestazioni di servizi connessi direttamente con gli interventi di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria. È necessario, però, che gli interventi vengano realizzati su degli immobili a prevalente destinazione abitativa.

Nel momento in cui si gestiscono dei lavori di ristrutturazione edilizia, una delle casistiche più delicate da gestire è quella relativa all’applicazione dell’Iva agevolata al 10%. Questa particolare aliquota ha uno scopo ben preciso: sostenere il settore dell’edilizia. Il legislatore, introducendo questa agevolazione, ha voluto sostenere gli interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili, quando hanno una destinazione prevalentemente abitativa. Ciò non toglie che, nel corso del tempo, siano maturati alcuni dubbi sull’ambito di applicazione di questa agevolazione e su quali debbano essere gli adempimenti da adottare per poterne beneficiare.

Ristrutturazione edilizia, quando spetta l’Iva agevolata al 10%

L’applicazione dell’Iva agevolata al 10% al posto di quella ordinaria al 22% è stato previsto direttamente dall’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/99. È possibile accedere a questa particolare agevolazione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono effettuati su degli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Sono esclusi, quindi, dall’applicazione dell’Iva agevolata i lavori che vengono effettuati sugli immobili che abbiano una destinazione non abitativa e che, quindi, rientrino in una categoria catastale diversa da quelle da A/1 ad A/9 e A/11.

Per poter beneficiare dell’Iva agevolata al 10% è necessario che sia stato sottoscritto un contratto di appalto.

Il contratto d’appalto

È importante sottolineare che l’aliquota agevolata dell’Iva al 10% spetta esclusivamente per le prestazioni di servizi. Non si applica anche alle altre operazioni che riguardano, per esempio, la cessione di beni, come, per esempio, la vendita di finestre. Può capitare, a ogni modo, che il contratto d’appalto sia riferito:

  • alle prestazioni di servizi;
  • all’acquisto dei materiali necessari.

Quando si viene a verificare questa situazione – ossia nel momento in cui l’appaltatore fornisce dei beni di valore significativo – l’aliquota dell’Iva deve essere applicata in forma ridotta. Ma solo e soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore degli stessi beni. Il limite di questo valore deve essere individuato andando a sottrarre l’importo complessivo della prestazione, il quale corrisponde all’intero corrispettivo dovuto dal committente, al valore dei beni significativi.

Beni a cui non si applica l’IVA agevolata

Sostanzialmente l’Iva agevolata al 10% può essere applicata a una serie di prodotti finiti, tra i quali non rientrano, per esempio, i prodotti riconducibili alle famiglie dell’arredobagno e dell’accessoristica. O come gli elettrodomestici. Nel momento in cui si acquista una stufetta, deve essere applicata l’Iva ordinaria.

L’aliquota al 22%, inoltre, deve essere applicata anche quando vengono cedute delle materie prime, come il cemento o i semilavorati, come le piastrelle. Anche quando i suddetti prodotti vengono utilizzati per gli interventi negli immobili non di lusso o per gli interventi agevolati del recupero del patrimonio edilizio.

Beni significativi e Iva agevolata al 10%

Sui beni significativi, quindi, è possibile applicare l’Iva agevolata al 10%. Questa aliquota dovrà essere applicata esclusivamente sulla differenza che sussiste tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo degli stessi beni.

Nelle operazioni, quindi, è importante andare a scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte dell’importo risulta essere assoggettata a Iva agevolata al 10%;
  • quanto rimane sconta l’aliquota ordinaria al 22%.

Attraverso la risoluzione n. 25/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore delle materie prime e semilavorate – oltre che degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, che vengono forniti direttamente nell’ambito della prestazione agevolata – non dovrà essere individuato in maniera autonoma, ma andrà a confluire all’interno di quello previsto per la manodopera.

Cosa significa tutto questo? Sostanzialmente, nel momento in cui vengono effettuate delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’Iva agevolata deve essere applicata anche ai beni che sono stati forniti direttamente dall’installatore.

Entriamo un po’ più nel dettaglio e facciamo un esempio: nel caso in cui si dovesse provvedere all’installazione di un impianto di riscaldamento e la caldaia viene fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile fruire dell’Iva agevolata al 10%. Se, invece, la caldaia viene acquistata direttamente dal committente, l’Iva è pari al 22%.

La manodopera, le materie prime e i semilavorati beneficiano sempre dell’aliquota al 10%. Volendo sintetizzare al massimo, le seguenti prestazioni non risultano essere agevolabili:

  • la fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da soggetti diversi rispetto a quelli che li eseguono;
  • eventuali prestazioni che vengono rese in subappalto;
  • quando le prestazioni sono effettuate da dei professionisti.

Beni finiti, come funziona la fornitura

Oltre che sui beni finiti, l’aliquota dell’Iva agevolata può essere applicata anche a quei beni che, benché vengano incorporati all’interno della costruzione, continuano a conservare una propria individualità, come sono, per esempio:

  • porte;
  • infissi esterni;
  • sanitari;
  • caldaie.

In questo caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è stato effettuato direttamente dal committente ai lavori, sia quando i beni sono stati acquistati direttamente dalla ditta o dal prestatore d’opera che li esegue.

Iva agevolata al 10%, a quali immobili si applica

L’Iva agevolata al 10% si applica agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Nello specifico ci si riferisce alle unità immobiliari che sono stata classificate a destinazione abitativa e rientrano nelle categorie catastali da A/1 ad A/11. Con la sola esclusione della A/10.

L’agevolazione spetta indipendentemente dal fatto che l’immobile venga utilizzato effettivamente. e soprattutto non risulta essere rilevante se al suo interno ci sia un’occupazione abitativa, non abitativa o promiscua. L’agevolazione si applica anche alle relative pertinenze.

È possibile accedere alle agevolazioni anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra che è destinata ad abitazione privata. E per gli eventuali interventi che vengono effettuati sulle parti condominiali.