Nota di variazione Iva, il creditore non deve più attendere la liquidazione

La risposta dell'Agenzia delle Entrate su un quesito inerente la nota di variazione in diminuzione Iva nei confronti di un soggetto in liquidazione generale dei beni.

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Riccardo Castrichini

Giornalista

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n.88/2024 di lunedì 8 aprile, ha stabilito che il creditore che vanta un credito nei confronti di un soggetto che è sottoposto a una procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 26 del Dpr n. 633/1972 e, dunque, prima della conclusione della stessa. Tale procedura, tuttavia, è possibile solo se l’avvio della liquidazione è successivo alla data del 26 maggio 2021 (giorno di entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto Sostegni bis varato dal governo di Mario Draghi), altrimenti il creditore dovrà attendere la sua normale conclusione.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

La decisione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata dopo che la stessa è stata chiamata a rispondere su un interpello che riguarda tre soggetti distinti, definiti come Alfa spa, Beta srl e la Fondazione Gamma. Più nel dettaglio a porre il quesito è stata Alfa dopo aver acquisito Beta e averne assunto tutti i diritti e le obbligazioni, ivi compresi i crediti che Beta vantava nei confronti della Fondazione Gamma. Le fatture che erano state emesse da Beta nei confronti di Gamma non erano state pagate, con la prima che aveva chiamato in giudizio la seconda per il recupero. Alfa, avendo acquisito Beta e la gestione dei suoi crediti insoddisfatti, pretendeva la riscossione delle somme da Gamma, la quale successivamente è stata sottoposta a una procedura di liquidazione generale dei beni. Si arriva così all’oggetto dell’interpello, con il quale la società Alfa chiedeva all’Agenzia delle Entrate come poter gestire l’Iva sui crediti riconosciuti, ma non ancora soddisfatti dopo una procedura di liquidazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver acquisito tutti i dati necessari, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la sua risposta, sostenendo che per le fatture relative a crediti riconosciuti, ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione generale dei beni della Fondazione, è giusto procedere con l’emissione di note di variazione in diminuzione dell’Iva, così come previsto dall‘articolo 26 del decreto Iva. Alfa, dunque, può procedere con l’emissione delle note di variazione in diminuzione inerenti ai corrispettivi non incassati, anche se prima deve aspettare che la procedura di liquidazione si determini infruttuosa. Si sottolinea infine che l’emissione delle note da parte di Alfa deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, relativa naturalmente al periodo fiscale nel quale si è verificato il presupposto dell’infruttuosità della procedura.

Il nuovo articolo 26 del decreto Iva

Al fine di consentire una maggiore chiarezza del tema trattato, si ricorda che l’attuale versione dell’articolo 26 del decreto Iva prevede che in situazioni di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, per il creditore non sia più necessario attendere la conclusione delle stesse per attuare le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta. Questo aspetto, come detto, è però applicabile solo per le procedure concorsuali successive alla data del 26 maggio 2021, per quelle precedenti occorre il rispetto della precedente versione dell’articolo.

Le procedure antecedenti al 26 maggio 2021

Nelle procedure concorsuali antecedenti la data della modifica del 26 maggio 2021, è prevista la facoltà per il cedente/prestatore di rettificare in diminuzione l’imposta applicata se l’operazione “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese”.