Iva agevolata auto disabili, cambiano i documenti da presentare

Iva auto disabili, cambiano i documenti da presentare per accedere all’agevolazione ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 22%)

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Pubblicato: 27 Gennaio 2022 11:27

A partire dal 18 gennaio 2022 sono state semplificate le procedure per accedere all’aliquota Iva agevolata auto disabili, riconosciuta sull’acquisto o l’importazione di auto adattate a persone invalide.

Non è più richiesto il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità, ma sarà necessaria solo la patente speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota Iva al 4 per cento.

La semplificazione è stata introdotta a novembre scorso dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture, insieme alle novità al codice della strada.

Iva auto disabili, cosa cambia

La novità è la semplificazione dell’accesso all’agevolazione da parte dei cittadini, grazie a una procedura più snella e alla riduzione dei documenti necessari per avere l’Iva ridotta ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 22%) applicata a portatori di handicap o loro familiari.

Non cambiano invece l’entità del beneficio, né il parametro dei 4 anni tra un acquisto e l’altro.

Iva agevolata auto disabili, i documenti da presentare

Dal 18 gennaio scorso per accedere all’Iva ridotta sulle cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi è sufficiente presentare la seguente documentazione:

  • fotocopia della patente speciale di guida con l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) del mezzo, prescritti dalle commissioni mediche locali;
  • atto notorio attestante che 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), il certificato rilasciato dal PRA.

Con la semplificazione dal 18 gennaio 2022 non sarà più obbligatorio fornire:

  • il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie;
  • copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.

Iva agevolata auto disabili, come funziona

Viene riconosciuta un’aliquota Iva al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • 2.800 centimetri cubici, se alimentate con motore diesel o ibride;
  • in alternativa, con potenza non eccedente i 150 kW se in possesso di motore elettrico.

L’Iva agevolata è riconosciuta anche per:

  • acquisto contestuale di optional;
  • interventi di adattamento su veicoli già posseduti dal disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata);
  • cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento;
  • riparazione degli adattamenti e cessione dei ricambi relativi agli stessi.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.