Un’imbarcazione da diporto, occasionalmente, può trasformarsi un investimento, ma è necessario gestire correttamente l’aspetto fiscale di questa operazione. Una soluzione concreta a questa necessità è garantita dal noleggio occasionale, che permette di ottenere dei ricavi a fronte di una tassazione agevolata al 20%, grazie alla quale è possibile evitare la tassazione Irpef (o quella Ires, se il proprietario è una società) che generalmente viene applicata e che, nella maggior parte delle occasioni, potrebbe portare a delle aliquote indubbiamente superiori.
L’opportunità è stata introdotta dal Decreto Monti – o più correttamente dall’articolo 59-ter del Decreto Legge n. 1/2012 modificato successivamente dal Decreto Legge n. 69/2013. Per poterne beneficiare, però, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti.
Indice
Le norme sulle imbarcazioni da diporto
A disciplinare il noleggio occasionale è l’articolo 49-bis del Dlgs n. 171/2005 – ossia il Codice della Nautica da Diporto – che ha espressamente previsto che questa particolare attività non porta a un uso commerciale dell’imbarcazione da diporto.
Nel corso del tempo la norma ha subito una serie di modifiche significative. In un primo momento questo regime era limitato alle persone fisiche ed era stato fissato un tetto di proventi pari a 30.000 euro l’anno. Oggi come oggi, invece, possono sfruttare questa opportunità anche le società il cui oggetto sociale non sia la locazione o il noleggio.
Attraverso la risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1847 per versare l’imposta sostitutiva, rendendo di fatto operativo il regime. Con lo stesso documento, inoltre, sono stati forniti chiarimenti su come debba essere applicata la tassazione.
Il legislatore, poi, ha semplificato i requisiti per la condotta delle imbarcazioni da diporto attraverso il Dlgs n. 160/2020: chiunque abbia la patente nautica da almeno 3 anni ne può assumere il comando o la condotta.
I requisiti oggettivi da possedere
Possono fruire dello speciale regime fiscale quanti siano proprietari di un’imbarcazione da diporto – persone fisiche e società che non abbiano come oggetto sociale il noleggio o la locazione – e quanti ne siano degli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Un aspetto da sottolineare è quello che riguarda le società: possono praticare l’attività occasionale mantenendo il carattere non commerciale dell’utilizzo.
È necessario che le imbarcazioni da diporto interessate siano iscritte nei registri nazionali.
Quando a essere oggetto del noleggio sono i natanti, ossia le unità sotto i 10 metri, devono essere immatricolati e trasformati, almeno dal punto di vista formale, in imbarcazioni da diporto, in modo che anche per loro possa essere applicato il regime agevolato.
L’imposta sostitutiva del 20%
Sui proventi lordi che scaturiscono dalle attività di noleggio viene applicata un’aliquota del 20%, che va a sostituire completamente e interamente l’Irpef (o l’Ires nel caso in cui il contribuente sia una società) e le relative addizionali.
Giusto per comprendere quale sia il reale vantaggio di queste agevolazioni, si può dare un’occhiata alle aliquote dell’imposta sui redditi per le persone fisiche previste per il 2025:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
Il proprietario di un’imbarcazione da diporto con un reddito elevato può rientrare facilmente nella fascia di reddito per la quale viene applicata l’aliquota del 43% più le addizionali regionali e comunali. L’imposta sostitutiva del 20% risulta essere indubbiamente vantaggiosa.
I fattori a cui prestare attenzione
L’agevolazione spetta nel caso in cui venga rispettato il limite temporale di 42 giorni di noleggio, nei quali devono essere inclusi tutti i contratti sottoscritti nell’arco dell’anno solare.
Questo significa che è necessario pianificare con attenzione l’attività nel corso dell’anno. Nel momento in cui dovessero essere superati i 42 giorni si perde l’occasionalità e i proventi concorrono alla formazione del reddito ordinario.
È necessario, poi, sottolineare che i costi sostenuti non sono deducibili: spese di manutenzione, di carburante o assicurazione sono costi vivi che non portano a nessun risparmio nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.
Come dichiarare i proventi
I proventi derivanti dal noleggio delle imbarcazioni da diporto devono essere dichiarati con il Modello Redditi nella sezione specifica:
- XV del quadro RM per le persone fisiche;
- XX del quadro RQ per le società.
La richiesta dell’imposta sostitutiva viene effettuata compilando la dichiarazione dei redditi: non è necessario presentare istanze separate.
Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato attraverso un Modello F24 utilizzando il codice tributo 1847 e rispettando i termini previsti per il saldo Irpef.
L’impatto sugli acconti Irpef
Uno degli aspetti che troppo spesso i contribuenti trascurano è connesso con il ricalcolo degli acconti Irpef o Ires. L’adesione al regime occasionale ha un impatto diretto sulla loro determinazione: devono essere calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative.
Quando viene adottato il metodo storico (nel caso in cui il regime sia stato applicato l’anno precedente), l’imposta deve essere ricalcolata escludendo i proventi del noleggio occasionale per determinare quale sia l’acconto da versare.
Se invece viene adottato il metodo previsionale, è necessario prendere in considerazione se il regime è stato applicato nel corso dell’anno.
Quale documentazione deve essere tenuta a bordo
Nel caso in cui dovessero essere effettuati dei controlli le autorità possono verificare la presenza a bordo:
- della copia della comunicazione di noleggio effettuata all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di bordo;
- dei contratti di noleggio;
- della documentazione Inps e Inail per il personale eventualmente impiegato.
Sanzioni previste
L’attività di noleggio deve essere comunicata alla Capitaneria di porto.
Chi non lo dovesse effettuare rischia una sanzione che oscilla tra i 2.066 e gli 8.263 euro (a prevederlo è l’articolo 55 comma 1 del Dlgs. n. 171/2005). La mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate preclude il diritto ad accedere al regime sostitutivo o ne comporta la decadenza.
Eventuali controlli fiscali si concentrano principalmente sulla corretta applicazione del regime fiscale e sul rispetto dei 42 giorni.