Sono diversi gli adempimenti fiscali e le scadenze che coinvolgeranno i contribuenti italiani nella giornata di martedì 20 agosto 2024, dopo il Ferragosto.
Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Indice
Versamento imposta per attività di intrattenimento
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono il 20 agosto versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019).
In caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. Negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate), con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento sesta rata Iva
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento entro il 20 agosto della sesta rata dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,65% mensile a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate), oppure tramite intermediario abilitato.
Dichiarazioni 2024 Persone fisiche, versamenti
Le persone fisiche, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2024, devono versare la terza rata entro il 20 agosto 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2024, Redditi Sp 2024 e Irap 2024) con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%, e del saldo dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 – 30/6/2024, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%.
Gli stessi contribuenti che hanno effettuato il primo pagamento il 31 luglio 2024, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435/2001, devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate), oppure tramite intermediario abilitato.
Dichiarazioni 2024 Soggetti Ires
Entro il 20 agosto 2024, i soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1 luglio 2024, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc 2024, Redditi Enc 2024 e Irap 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%, e del saldo dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 – 30/6/2024 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%.
Si tratta invece della seconda rata per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 e per coloro che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 17 del Dpr n. 435/2001, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Gli stessi soggetti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2024, avvalendosi della proroga prevista dal Dl 51/2023, devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Versamenti enti pensionistici e pubblici
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare il 20 agosto la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati.
Entro la stessa data, anche le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l’acconto mensile Irap, le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’Iva mensile, la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi, tutti corrisposti nel mese di luglio.
Conguaglio assistenza fiscale Enti pubblici
Gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono provvedere il 20 agosto 2024 al versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di luglio.
Versamento Isa
I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dall’articolo 37 del Dlgs n. 13/2024, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2024, devono versare la seconda rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% entro il 20 agosto.
Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Versamento locazioni brevi
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di luglio relativi a contratti di locazione breve.
Il versamento deve avvenire entro il 20 agosto tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Versamenti per i sostituti di imposta
I sostituti d’imposta sono tenuti a versare il 20 agosto 2024 l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate, nel mese di luglio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Sempre i sostituti d’imposta – e sempre il 20 agosto – devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).
Conguaglio fiscale sostituti di imposta
Un altro appuntamento interessa i sostituti di imposta il 20 agosto, nello specifico quelli che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di luglio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Split payment
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare il 20 agosto, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di luglio dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24Ep (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, versano l’imposta relativa al mese di luglio dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24Ep) e 6041 (per l’F24 “ordinario”).
Tobin Tax
Il 20 agosto 2024 banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di luglio. l
Il versamento va effettuato direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.