Fattura e scontrino elettronico in ritardo: come rimediare

Normativa, scadenze e strumenti per la regolarizzazione in caso di mancato o ritardato invio entro i termini di legge delle fatture elettroniche allo SdI o degli scontrini elettronici al Fisco

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Redazione

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Pubblicato: 17 Gennaio 2020 11:46

Corre l’obbligo di trasmettere al Fisco – entro 12 giorni dalla data di riferimento – fatture e scontrini elettronici, o corrispettivi telematici. In caso di ritardo, anche lieve, si rischiano sanzioni importanti.

L’obbligo stringente, insieme alla possibile insorgenza di problemi tecnici non diagnosticati e risolti tempestivamente per consentire l’invio dei dati all’Amministrazione finanziaria entro i termini, rappresenta uno dei più grandi timori di inizio anno legati ai nuovi obblighi e adempimenti fiscali da parte di piccole realtà, come le aziende familiari, i piccoli esercenti, micro e PMI.

In attesa di un possibile adeguamento delle sanzioni per mancato passaggio alla digitalizzazione degli obblighi amministrativi, i cui errori andrebbero tollerati in modo differente da quanto avveniva con il formato analogico (tanto più in questi primi periodi di applicazione), il sito delle piccole-medie imprese pmi.it indica cosa fare in caso di omesso o tardivo invio di fatture e corrispettivi telematici.

Oneri e balzelli per micro e PMI

Che micro, piccole e medie imprese siano subissate da oneri fiscali e burocratici non è una cosa nuova, ma quella che rappresenta una delle novità fiscali più importanti del 2020, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Amministrazione finanziaria, sembra proprio non piacere ai soggetti che da inizio anno ne sono coinvolti, ovvero tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (commercianti al minuto e assimilati).

E-fattura, e-scontrino: sanzioni

A tutto questo si aggiunge il rischio delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) se la corretta trasmissione di fatture elettroniche e dati dei corrispettivi giornalieri non avviene entro i 12 giorni previsti dalla legge. Sanzioni comprese tra il 90% ed il 180% dell’IVA non documentata con un minimo di 500 euro, a meno che l’imposta non venga liquidata correttamente: in questo caso la sanzione prevista è determinata in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.

Come rimediare ai ritardi

Resta applicabile, anche in caso di ritardo nella trasmissione di fatture e corrispettivi telematici, l’istituto ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale) e nei termini stabiliti.

Non sempre però questa scelta è conveniente: in caso di ritardi ripetuti, magari per problemi tecnici, che abbiano comportato un numero elevato di violazioni (trasmissioni scartate o non effettuate, o invii tardivi) potrebbe essere meglio aspettare l’accertamento e fruire dell’applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni tributarie, disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo numero 471/1997, che prevede in questi casi di violazione ripetuta l’applicazione di una sola sanzione, aumentata però dal quarto al doppio.

La convenienza risiede nel fatto che la sanzione derivante dall’applicazione del cumulo giuridico non può mai essere superiore a quella determinata con il cumulo materiale, essendo la somma delle singole sanzioni il limite massimo dell’importo comminabile in presenza di pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente.