Donare la nuda proprietà di un’azienda al coniuge o ai figli è esentasse nel momento in cui ricorrono particolari condizioni. A confermarlo è la stessa Agenzia delle Entrate all’interno di una risposta fornita all’interpello di un contribuente, che è servito a chiarire quali siano i presupposti applicativi dell’articolo 3, comma 4-ter del Testo Unico delle Successioni e Donazioni (ossia il Dlgs n. 346/1990).
La legge è stata modificata proprio in tempi recenti dal Dlgs n. 139/2024, attraverso il quale sono state ampliate le ipotesi di esenzioni fiscali nelle operazioni che prevedono dei passaggi generazionali.
Indice
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni su come debbano essere gestite le imposte sulle donazioni nella risposta all’interpello n. 271 del 27 ottobre 2025.
Nel caso preso in esame veniva trasferita a titolo gratuito ai due figli, in comunione tra di loro, la nuda proprietà di una quota del 95% di una società. La donante, proprietaria di una quota complessiva pari al 96,30%, avrebbe continuato a mantenere la piena proprietà del rimanente 1,30% e l’usufrutto delle quote cedute ai figli.
A preoccupare le parti coinvolte nell’operazione era una specifica convenzione contenuta all’interno dell’atto di donazione, con la quale la madre, benché continuasse a rimanere usufruttuaria della maggior parte delle quote, trasferiva ai figli nudi proprietari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Questo escamotage avrebbe permesso ai due beneficiari di esercitare il controllo societario nominando un rappresentante comune.
Proprio alla luce di questa operazione, la contribuente ha voluto chiedere all’Agenzia delle Entrate se questo tipo di operazione potesse beneficiare dell’esenzione fiscale, benché lei continuasse a mantenere una serie di diritti particolari che erano previsti dallo statuto, come per esempio il veto su alcune decisioni o il diritto agli utili.
Cosa prevede la legge per la donazione di nuda proprietà
A questo punto è bene andare a riprendere cosa prevede l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, che nella formulazione introdotta nel 2024 ha stabilito quanto segue:
I trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, a favore di discendenti o coniuge di aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni non sono soggetti all’imposta di successione e donazione. In caso di quote o azioni di società, il beneficio spetta solo se con il trasferimento è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., e se i beneficiari mantengono tale controllo per almeno cinque anni.
La norma ha un obiettivo ben preciso: agevolare il passaggio generazionale delle imprese, in modo che il patrimonio aziendale non si frammenti troppo. Ma soprattutto si cerca di favorire la continuità gestionale.
Sono sufficienti la nuda proprietà e il controllo effettivo
La posizione dell’Agenzia delle Entrate nel caso preso in esame è stata molto semplice: la donazione integra il trasferimento del controllo in capo ai figli. Si è riusciti a centrare questo obiettivo anche se hanno ricevuto unicamente la nuda proprietà delle quote.
In questo contesto a essere determinante è stata proprio la convenzione, attraverso la quale sono stati trasferiti anche i diritti di voto in assemblea ordinaria. I beneficiati, in questo modo, hanno la possibilità di influire in modo diretto sulla gestione della società.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo articolato e completo alla contribuente spiegando, inoltre, che la presenza di diritti particolari che sono riservati alla madre – tra cui il veto su alcune decisioni e il diritto agli utili – non è un ostacolo e, soprattutto, non compromette l’effettivo controllo da parte dei figli, che all’interno della società detengono la maggioranza dei voti.
L’importanza della comproprietà e della rappresentanza comune
L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito un altro aspetto di rilevante importanza: il fatto che i due figli siano comproprietari delle quote della società non ostacola l’esenzione.
L’agevolazione, infatti, può essere applicata anche quando vengono effettuati dei trasferimenti che comportano l’acquisizione del controllo in regime di comproprietà, purché i diritti di voto vengano esercitati da un rappresentante comune, come previsto dall’articolo 2347 del Codice Civile.
Quest’ultimo soggetto deve disporre della maggioranza dei voti. Nel caso preso in esame, il rappresentante è stato individuato in uno dei due figli, che avrà il potere di esercitare il controllo in nome e per conto di entrambi.
Il controllo deve essere mantenuto per cinque anni
Requisito indispensabile perché i beneficiari possano conservare l’esenzione è molto semplice: devono mantenere il controllo per i 5 anni successivi alla data dell’atto di donazione, all’interno del quale deve essere inserita una dichiarazione formale in questo senso (in alternativa la possono inserire nella dichiarazione di successione).
Nel caso in cui questo impegno non dovesse essere rispettato scatta la decadenza automatica, con l’obbligo di versare:
- l’imposta, che dovrà essere calcolata in misura ordinaria;
- le sanzioni amministrative previste dall’ex articolo 14 del Dlgs n. 471/1997;
- gli interessi di mora, che dovranno essere calcolati a partire dalla data originaria del trasferimento.
In quali occasioni si applica l’esenzione fiscale
L’esenzione fiscale che abbiamo appena visto può essere applicata anche ai trasferimenti di partecipazioni nelle società che sono residenti in un Paese Ue, See o in Stati verso i quali c’è un adeguato scambio di informazioni, purché siano rispettate le stesse condizioni previste per le società italiane.
Volendo sintetizzare quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la donazione di un’azienda o di una partecipazione ai figli da un punto di vista fiscale può essere considerata neutra – non devono essere pagate le tasse – nel caso in cui:
- determini l’acquisizione del controllo (ossia la maggioranza dei diritti di voto);
- i beneficiari mantengano il controllo per almeno 5 anni;
- i soggetti coinvolti si impegnino a rispettare quanto previsto nell’atto di donazione;
- l’usufrutto del donante non impedisca l’esenzione.