Assegno unico, cambiano i requisiti: più beneficiari e soldi anche per i figli all’estero

Con le nuove regole Inps viene superato il vincolo dei due anni di residenza in Italia e viene esteso il beneficio anche ai figli a carico che vivono in un altro Paese europeo

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Si allarga la platea dei beneficiari dell’assegno unico. A due anni dalla procedura di infrazione avviata dall’Unione europea, il Governo ha eliminato il discusso requisito dei due anni di residenza in Italia, adeguando la normativa ai principi comunitari. Le modifiche, introdotte dal decreto-legge n. 19/2026, sono ora operative con la circolare Inps n. 81 del 24 luglio. Tra le principali novità ci sono l’abolizione del requisito dei due anni di residenza e l’estensione del beneficio ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Ue.

Stop al requisito dei due anni di residenza

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’eliminazione dell’obbligo di aver risieduto in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure di essere titolari di un contratto di lavoro di almeno sei mesi.
Si tratta di un requisito che era stato contestato dalla Commissione europea perché ritenuto discriminatorio nei confronti dei lavoratori comunitari. Con il decreto-legge n. 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026, questo vincolo viene definitivamente eliminato.
Per ottenere l’assegno unico è ora sufficiente possedere gli altri requisiti previsti dalla normativa, tra cui lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia con iscrizione alla previdenza obbligatoria oppure la residenza e il domicilio nel nostro Paese.

Assegno unico anche se i figli vivono in un altro Paese Ue

L’altra importante novità riguarda i figli fiscalmente a carico che non risiedono in Italia.
Fino a oggi il beneficio era riconosciuto solo se i figli vivevano nel territorio nazionale. Con le nuove disposizioni, invece, l’assegno può essere erogato anche quando i figli risiedono in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché siano considerati fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
La misura non viene invece estesa ai figli residenti in Paesi extra-Ue, per i quali continuano ad applicarsi le regole già previste.

Come funziona se entrano in gioco due Stati

La circolare chiarisce anche come si coordinano le prestazioni familiari quando sono coinvolti due diversi Stati europei. Lo Stato che paga l’assegno in via prioritaria viene individuato in base alle regole europee sul coordinamento della sicurezza sociale, considerando principalmente il luogo in cui il genitore svolge l’attività lavorativa oppure, in alcuni casi, la residenza dei figli.
Se l’Italia risulta competente solo in via secondaria, l’Inps non erogherà l’intero assegno ma soltanto un’integrazione pari alla differenza tra quanto spetterebbe secondo la normativa italiana e l’eventuale importo già corrisposto dall’altro Stato.

Cosa cambia per i lavoratori non residenti

Le nuove regole interessano anche i lavoratori che non risiedono in Italia ma vi svolgono un’attività lavorativa. In questo caso l’assegno unico viene riconosciuto esclusivamente per il periodo in cui il lavoratore presta effettivamente la propria attività nel territorio italiano ed è iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria, risultando in regola con i contributi.
Resta inoltre necessario essere soggetti all’imposta sul reddito in Italia, anche quando, per effetto di esenzioni o detrazioni, l’imposta non sia materialmente dovuta.

Cambia la domanda per chi vive all’estero

Ricordiamo che per ottenere l’assegno unico è necessario inviare un’apposita domanda all’Inps, sul sito oppure dall’app Inps Mobile, tramite contact center o patronati. Si deve presentare un’unica richiesta per tutti i figli beneficiari per i quali si richiede la prestazione.
Per i residenti in Italia non cambia la procedura: le domande già accolte continuano a essere rinnovate automaticamente, salvo variazioni che incidano sul diritto o sull’importo dell’assegno.
Diversa la situazione per i lavoratori non residenti. Chi svolge attività lavorativa in Italia ma vive all’estero dovrà infatti presentare una nuova domanda ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo. L’istanza dovrà inoltre riferirsi al periodo effettivo di lavoro svolto nel nostro Paese.

Chi beneficia davvero delle novità

Le modifiche introdotte dalla circolare non cambiano importi, Isee o maggiorazioni dell’assegno unico, ma ampliano la platea di chi può accedere alla prestazione. In particolare, potranno beneficiarne:

  • i lavoratori europei che operano in Italia ma non soddisfacevano il precedente requisito dei due anni di residenza;
  • i genitori con figli fiscalmente a carico residenti in un altro Paese dell’Unione europea;
  • i lavoratori frontalieri e, più in generale, chi svolge attività lavorativa in Italia pur risiedendo all’estero, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è adeguare l’assegno unico alle regole europee sulla libera circolazione dei lavoratori e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, eliminando requisiti che erano stati considerati incompatibili con il diritto dell’Unione.