Per il 2023 arrivano alcune importanti novità per i cosiddetti bonus benzina, almeno sotto il profilo delle tasse, che i contribuenti vi devono pagare sopra. Nel corso del nuovo anno, infatti, è stata esclusa l’esenzione contributiva: l’agevolazione, comunque vada, continua ancora ad operare sul piano fiscale. Queste importanti novità sono state introdotte direttamente all’interno del testo di conversione del Decreto Legge Carburanti, che è stato approvato alla camera lo scorso 21 febbraio 2023.
Bonus Carburanti, cosa cambia nel 2023
Qualche piccola novità, nel 2023, per i cosiddetti bonus benzina – anche conosciuti come buoni carburanti -, che devono adattarsi alle nuove disposizioni di legge. Non c’è da preoccuparsi, comunque, i datori di lavoro, che hanno intenzione di riconoscere questo premio ai propri dipendenti, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali, che erano già previste nel corso del 2022. Da quest’anno, però, l’esenzione è unicamente fiscale, non lo sarà più dal punto di vista contributivo.
A riportare questa importante precisazione, è una delle tante modifiche inserite all’interno del testo di conversione in legge del Decreto Carburanti, che è stato approvato, lo scorso 21 febbraio 2023, alla Camera, e che dovrebbe ottenere il via libera dal Sentato entro la metà di marzo.
Come funziona l’agevolazione nel 2023
Come funzionano i bonus benzina nel 2023? Andando a sintetizzare al massimo i cambiamenti introdotti nel corso di queste settimane, è possibile sottolineare che l’esenzione sarà solo e soltanto fiscale: rimane esclusa quella contributiva. Ricordiamo che ad introdurre anche per quest’anno le agevolazioni sui bonus benzina erogati ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro è stato l’articolo 1 del Decreto Legge n. 5 del 2023, nel quale è riportato che “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
In estrema sintesi, questo significa che è stata riproposta la stessa misura che era stata introdotta nel corso dello scorso anno, attraverso il Decreto Legge n. 21 del 2022. Nel testo, per l’anno in corso, viene aggiunta una precisazione di vitale importanza, che è la seguente: “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.
Questo chiarimento è stato messo introdotto nel corso dell’iter di conversione del Decreto Legge n. 5. Il nuovo testo è già passato alla Camera lo scorso 21 febbraio 2023. Adesso si attende il via libera definitivo del Senato, atteso per la metà di marzo.
Bonus benzina, manca l’esenzione contributiva
Per il 2023, in estrema sintesi, l’agevolazione prevista per i bonus benzina è solo fiscale: è stata definitiva esclusa quella contributiva. Questa è, sostanzialmente, la novità più importante rispetto allo scorso anno. La norma, attraverso la quale erano stati introdotti gli stessi benefici previsti nel 2022 per il 2023, si limitava ad escludere i bonus benzina, erogati per l’acquisto di carburante, dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente. Il limite era sempre posto in 200 euro e si faceva esplicitamente riferimento all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che provvede a regolamentare, in via ordinaria, il trattamento che deve essere riservato ai fringe benefit.
Nel Decreto Carburanti, quindi, è presente un vero e proprio riferimento al TUIR, attraverso il quale è prevista un’esenzione ad ampio raggio, che va a toccare sia la sfera fiscale, che quella contributiva. A fornire alcuni chiarimenti al riguardo ci ha pensato direttamente l’Inps, che sui fringe benefit e sul bonus benzina erogato lo scorso, che ha provveduto a sottolineare che
il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.
Cosa cambia dal punto di vista pratico
Cosa cambia, adesso come adesso, dal punto di vista puramente pratico? Nel momento in cui si va a determinare la retribuzione imponibile ai fini previdenziale, è necessario escludere dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente il contributo erogato per il bonus benzina entro i limiti stabili: 200 euro. Nel momento in cui viene superata la soglia prevista, deve essere incluso nel reddito da lavoro dipendente tutta la somma, che viene erogata dal datore di lavoro. L’importo complessivo, a questo punto, deve essere sottoposto al prelievo fiscale.
A seguito della precisazione, che è stata inserita direttamente all’interno del testo di conversione in legge del Decreto Carburanti, la sfera contributiva si esclude in maniera esplicita dall’agevolazione prevista per i buoni carburante che resta, quindi, applicabile solo sul fronte fiscale.