Quando un privato cittadino ha un rapporto con una pubblica amministrazione, è previsto che possa avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione. anche conosciuta come autocertificazione. Questo particolare documento in cosa consiste e come può essere utilizzato correttamente?
L’autocertificazione può sostituire i normali certificati e documenti concernenti stati o qualità personali ed è stata introdotta dal D.P.R. 445/2000. Questo significa che gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare tale dichiarazione e non possono chiedere quindi in alternativa certificati o atti. In questo articolo approfondiremo che cos’è la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma soprattutto quando si può utilizzare.
Indice
Dichiarazione sostitutiva: che cos’è
L’autocertificazione è un documento prodotto in sostituzione dei normali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e concerne fatti attestati in banche dati in possesso delle P.A. Il documento deve essere sottoscritto dall’interessato e riguarda in particolare stati, per esempio lo stato di famiglia, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici. Il contenuto della dichiarazione sostitutiva deve poter essere accertato dai funzionari pubblici.
È prevista dal DPR 445/2000 e si può presentare via posta, fax, email con firma digitale o pec, non è necessario che la firma sia autenticata. La sua validità è analoga agli atti che va a sostituire, quindi è illimitata per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, mentre è di 6 mesi per tutti le altre tipologie di certificato.
Quando si può fare la dichiarazione sostitutiva
Questo documento può essere utilizzato per dichiarare stati, qualità personali e fatti, in particolare:
- autocertificazione del certificato di nascita, con luogo e data;
- autocertificazione di residenza;
- cittadinanza;
- autocertificazione di nascita di un figlio;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- autocertificazione matrimonio;
- esistenza in vita;
- decesso del coniuge;
- iscrizione in albi, registri o elenchi pubblici, quindi appartenenza ad albi professionali;
- titoli di studio conseguiti o esami sostenuti;
- qualifica professionale, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualifica tecnica;
- situazione economica, stato del reddito per la concessione di benefici previsti da leggi;
- assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- codice fiscale, partita IVA e altri dati presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche;
- qualità di tutore, curatore o simili;
- iscrizione presso associazioni di qualsiasi tipo;
- adempimento degli obblighi militari;
- autocertificazione per non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
È probabile che al momento della consegna della dichiarazione sostitutiva di certificazione venga richiesta l’esibizione del documento d’identità per verificare la correttezza dei dati anagrafici. Non possono invece essere dichiarati i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Chi può presentare l’autocertificazione
Possono presentare l’autocertificazione tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, le persone giuridiche, le società di persone, le P.A., le associazioni e i comitati che hanno sede legale in Italia o all’interno dell’Unione Europea.
Possono presentarla anche i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia, ci sono però alcune eccezioni relative ai cittadini italiani:
- per quanto riguarda i minori, deve certificare chi esercita la patria potestà o il tutore legale,
- il tutore deve certificare anche per conto di persone interdette;
- gli inabilitati e minori emancipati possono presentare l’autocertificazione, ma con l’assistenza del curatore;
- chi sa non sa o non può firmare deve autocertificare davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo inadempimento a causa di motivi di salute può presentare l’autocertificazione tramite il coniuge o i figli, davanti al pubblico ufficiale.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione quindi è un documento che agevola i privati cittadini nel presentare stati, qualità personali e fatti, al posto dei regolari certificati, i quali richiederebbero tempistiche di emissione decisamente più lunghe.