La rioccupazione come dipendente, dopo aver cessato un’attività autonoma o imprenditoriale avviata con l’anticipo della Naspi, non implica automaticamente l’obbligo di restituire l’intera indennità di disoccupazione (Naspi) ricevuta. Questo è quanto precisato dall’Inps nella circolare n. 36/2025, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024.
Cosa sarebbe la Naspi anticipata
L’anticipo Naspi consente di ricevere in un’unica soluzione il totale delle mensilità residue dell’indennità di disoccupazione. Questa opzione è pensata per supportare l’auto-imprenditorialità, permettendo di avviare un’attività autonoma o imprenditoriale, oppure di entrare in una cooperativa come socio lavoratore.
Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, chi trovava un’occupazione subordinata prima della scadenza della Naspi anticipata era obbligato a restituire l’intera somma ricevuta. Un vincolo rigido che è stato ora rivisitato, al fine di tutelare coloro che si trovano in difficoltà per cause indipendenti dalla propria volontà.
La decisione della Corte Costituzionale
Ma in una sentenza del 2024, la Corte Costituzionale ha ritenuto sproporzionata la norma che imponeva la restituzione integrale della Naspi anticipata, senza distinguere tra chi cessava volontariamente la propria attività e chi, invece, era costretto a farlo a causa di eventi imprevedibili. Il principio di equità ha spinto i giudici a stabilire che l’obbligo di rimborso debba essere commisurato alle reali condizioni del lavoratore. Se l’interruzione dell’attività è causata da forza maggiore, richiedere la restituzione totale della Naspi anticipata sarebbe ingiusto. Di conseguenza, la norma è stata modificata, limitando l’obbligo di rimborso alla durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato.
La precisazione dell’Inps
A seguito della sentenza, l’Inps ha precisato che, nel caso in cui un beneficiario della Naspi anticipata interrompa l’attività e trovi un impiego subordinato, procederà con la:
- verifica, tramite le comunicazioni obbligatorie, se la nuova occupazione è iniziata prima della scadenza del periodo coperto dalla Naspi anticipata;
- contatta il beneficiario, concedendogli 30 giorni per presentare documenti che attestino eventuali cause di forza maggiore.
Se l’istruttoria conferma che l’interruzione dell’attività è avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (cause di forza maggiore), l’obbligo di restituzione della Naspi anticipata non sarà totale, ma sarà ridotto in base alla durata del nuovo impiego subordinato. Tra le cause di forza maggiore sono incluse:
- disastri naturali con stato di emergenza (terremoti, alluvioni, frane, uragani);
- conflitti bellici straordinari e imprevedibili;
- incendi accidentali non imputabili al beneficiario;
- distruzione o guasti gravi delle attrezzature aziendali per eventi fortuiti;
- restrizioni sanitarie per pandemie o epidemie;
- provvedimenti giudiziari che impediscono la continuazione dell’attività.
Quando la Naspi anticipata va restituita interamente
Al contrario, se l’attività viene chiusa per motivi ordinari, il beneficiario dovrà restituire l’intero importo della Naspi anticipata. Tra le cause di forza maggiore non rientrano infatti:
- fallimento dovuto a cattiva gestione;
- problemi finanziari non causati da eventi straordinari;
- scelte strategiche errate;
- perdita di clienti o calo delle vendite;
- chiusura volontaria dell’attività;
- procedimenti fallimentari ordinari.
Distinguere tra difficoltà impreviste ed errori gestionali è quindi essenziale per determinare se e in che misura la Naspi anticipata debba essere restituita.