L’anticipazione della Naspi da parte dell’Inps: quando spetta (e quando no)

I percettori di Naspi che decidono di intraprendere un’attività in proprio possono richiedere in un’unica soluzione quanto sarebbe spettato loro fino alla fine del periodo di disoccupazione

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Pubblicato: 19 Ottobre 2022 17:09

L’Inps sostiene le iniziative di autoimprenditorialità. I percettori di Naspi che decidono di intraprendere un’attività in proprio possono infatti richiedere in un’unica soluzione quanto sarebbe spettato loro fino alla fine del periodo di disoccupazione. Vediamo nel dettaglio le attività incentivate, come richiedere l’anticipo e come viene tassato.

A chi spetta

L’anticipazione della Naspi può essere richiesta per attività che diano luogo a redditi di lavoro autonomo o di impresa, esercitate nelle seguenti forme:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a gestione separata Inps o a specifiche casse previdenziali (ad es. avvocati, commercialisti, ingegneri ecc..);
  • imprese individuali di natura commerciale, artigiana o agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) con presenza di un socio unico;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l).

È importante precisare che per chi riveste la sola posizione di socio di capitali e non partecipa alla società con attività di lavoro autonomo o di impresa non è ammessa la possibilità di richiedere l’anticipazione della naspi.

Come si richiede e quando non spetta

Chi vuole avvalersi dell’anticipazione della Naspi per la propria attività imprenditoriale deve presentare domanda attraverso l’apposito canale telematico messo a disposizione dall’Inps secondo le seguenti scadenze:

  • entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività, se questa viene intrapresa dopo aver iniziato a percepire la Naspi. Per data di inizio dell’attività si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese oppure, in caso di esercizio della libera professione, la data di apertura della Partita Iva o, in ogni caso, di effettivo inizio dell’attività professionale, qualora essa non coincida con il momento di apertura della Partita Iva;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi, se l’attività imprenditoriale risulta essere preesistente rispetto all’inizio del periodo di Naspi.

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate fa decadere il diritto alla richiesta della Naspi anticipata.

Un’ulteriore ipotesi di decadenza dal diritto a ricevere l’anticipazione della Naspi si verifica quando il percettore di Naspi viene nuovamente impiegato con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza della durata della Naspi erogata in forma mensile. In quest’ultimo caso, la Naspi anticipata andrà restituita all’Inps.

Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota del capitale sociale.

Tassazione

L’anticipazione della Naspi erogata in un’unica soluzione dall’Inps subisce alla fonte delle trattenute fiscali. In particolare, viene applicato il regime di tassazione separata degli arretrati che, a differenza dell’irpef ordinaria a scaglioni applicata alla Naspi percepita mensilmente, prevede l’applicazione di un’aliquota media basata sui redditi del biennio precedente al momento di percezione dei redditi da tassare separatamente. Nella generalità dei casi si tratta comunque di un’aliquota più conveniente rispetto a quella dell’irpef ordinaria.

Un regime ancora più vantaggioso è riservato a coloro che utilizzano l’anticipazione della Naspi per sottoscrivere quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di lavoro da parte del socio, per i quali l’Inps applica la totale esenzione ai fini fiscali.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.