Contratti luce e gas attivati senza richiesta, maxi multa a colosso italiano

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato il fornitore di energia per pratiche commerciali scorrette ripetute anche dopo la diffida

Foto di Claudio Carollo

Claudio Carollo

Giornalista politico-economico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

Facile Energy è stata multata dall’Antitrust con una sanzione di 1 milione e 560mila euro per aver continuato a attivare forniture di energia elettrica e gas non richiesti dagli utenti. L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è arrivato in seguito a una diffida che imponeva al fornitore di energia di interrompere la pratica commerciale scorretta accertata a dicembre 2022, ma che è stata finora disattesa.

L’istruttoria

A gennaio 2023, come conseguenza della chiusura di un’istruttoria aperta ad aprile dello scorso anno, l’Antitrust aveva già comminato una sanzione nei confronti dell’operatore, per un totale di 2 milioni di euro risultanti dalle seguenti violazioni:

  • 1,2 milioni di euro per la conclusione di contratti e l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, senza avere ottenuto la manifesta volontà del cliente alla sottoscrizione del contratto e per la presenza anche di firme false, oppure firme raccolte con indebiti condizionamenti, la minaccia di sospensione dei punti di prelievo
  • 700.000 euro per l’addebito in fattura degli “oneri di sistema”, in contrasto con la legge che prevede il loro azzeramento e per la diffusione di informazioni ingannevoli in risposta ai reclami dei consumatori relativi a tale ingiustificato addebito
  • 100.000 euro per violazione delle norme del Codice del Consumo in merito alla conclusione di contratti a distanza e quindi omesse informazioni al cliente circa la natura del contratto, le modalità di pagamento, il diritto di recesso.

Facile Energy aveva risposto gli addebiti con una nota nel quale considerava “opportuno non commentare il provvedimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto sia della normativa vigente, sia delle disposizioni dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dei diritti dei Consumatori e dei propri Clienti che ringraziamo, comunque, per la fiducia che continuano a manifestarci”

“Facile.Energy – aveva scritto l’operatore – farà valere le proprie ragioni dinnanzi alle competenti Autorità Giudiziarie che giudicheranno, in quanto terze rispetto alle parti, la legittimità della posizione dell’Autorità Antitrust, Giudici che, anche recentemente, hanno ritenuto non fondate le accuse mosse dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato nei confronti di altri operatori del settore” (qui abbiamo parlato delle altre multe irrogate dall’Antitrust nei confronti di altre società del settore dell’energia).

La sanzione

La nuova sanzione da 1 milione e 560mila euro è stata applicata dall’Agcm perché il fornitore avrebbe reiterato pratiche commerciali scorrette nei confronti dell’utenza inconsapevole, come l’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas e anche, sottolinea il Garante, “il mancato rispetto degli obblighi previsti, in tali circostanze, di garantire ai consumatori sia il ritorno ai precedenti punti di fornitura sia il diritto a non pagare gli eventuali importi fatturati.” (qui la multa dell’Antitrust per il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e il pandoro Balocco).

L’Antitrust ha continuato, infatti, a ricevere molte segnalazioni, circa 400, in cui i consumatori hanno riferito le seguenti condotte da parte dell’operatore:

  • attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, prevalentemente mediante teleselling, in assenza di effettiva manifestazione di volontà dei consumatori e attraverso l’utilizzo di registrazioni telefoniche manipolate e di informazioni ingannevoli e/o omissive;
  • conseguente richiesta di pagamenti non dovuti, anche in pendenza di reclami;
  • disalimentazione o minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso;
  • imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.