Nullità e annullabilità del contratto: gli effetti e le differenze

Un contratto non produce sempre effetti, e a volte può essere dichiarato nullo: ecco quando avviene e gli effetti che produce

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Redazione

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Il nostro ordinamento giuridico concede molta libertà ai privati nell’effettuare contratti. Alcune volte però, può capitare che delle norme non siano rispettate. Questo fa sì che il negozio sia viziato, e non possa produrre effetti. In questo caso si parla d’invalidità del contratto, ma bisogna distinguere due effetti: quello della nullità e quello dell’annullabilità. Ecco cosa sono e le rispettive differenze.

La nullità del contratto

Un contratto nullo non è solo invalido, ma è completamente inidoneo a produrre gli effetti desiderati dalle parti, a prescindere dalle cause e dal vizio che le determina. È nullo, ad esempio, il matrimonio del coniuge che sia stato dichiarato morto presunto, la divisione dell’eredità fatta dal testatore dimenticando d’inserire alcuni tra gli eredi legittimi, i patti da esonero di responsabilità del debitore.

La nullità non vale solo per i contratti tra privati, ma si può estendere anche agli atti amministrativi, processuali, e alle sentenze civili e penali.

Le cause di nullità

Le cause di nullità del contratto possono essere diverse. Si divino in tre categorie: testuali, strutturali e virtuali. La prima si verifica quando le clausole di un atto non sono previste o violano la legge. La seconda quando manca un elemento essenziale del contratto oppure c’è, ma è viziato. Si verifica ad esempio quando la forma del negozio giuridico non è quella prevista dalla legge, quando la causa è illecita o quando mancano i requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. La terza categoria invece, è quella virtuale. In questo caso il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative ma la fattispecie non è espressamente prevista dalla legge. Si chiama nullità virtuale, proprio perché, a differenza di quelle testuali, non ha leggi che provino che quel comportamento sia illegale.

C’è un altro tipo di nullità contrattuale che si è molto affermata negli ultimi anni in giurisprudenza. Si tratta della “nullità di protezione”: ossia, un atto non produce i suoi effetti non perché è contrario alla legge, ma perché si vuole tutelare una delle parti. Uno degli esempi più calzanti per capire questo negozio giuridico, è quello dei contratti del consumatore, in cui c’è una salvaguardia speciale per le persone che si trovino a trattare spesso con grandi aziende.

La nullità può riguardare tutto il contratto o anche solo una parte di esso. In quest’ultimo caso, l’atto è totalmente invalido se i contraenti non lo avrebbero stipulato senza la parte colpita poi da nullità. Se invece, anche privo delle clausole viziate, il contratto è comunque idoneo a produrre effetti, la sua efficacia rimane. In alcuni casi, le clausole invalide sono direttamente sostituite da altre espressamente previste dalla legge. Ad esempio, un prezzo superiore a quello imposto dalle autorità competenti, è immediatamente cambiato con quello ufficiale. Nel caso in cui la merce sia stata anche già pagata, viene restituita l’eccedenza.

Gli effetti del contratto nullo

Il contratto nullo non produce effetti giuridici, ma non è detto che non sia eseguito comunque dalle parti contravvenendo alla legge. In questo caso, tutte le parti hanno il diritto di vedersi restituita la somma spesa, a meno che le prestazioni non siano immorali (ad esempio, nel caso sia stato corrisposto un versamento per uccidere qualcuno).

Nel caso in cui si voglia chiedere la restituzione di una somma versata in un contratto invalido, o se ci si vuole rifiutare di eseguire la prestazione, bisogna rivolgersi necessariamente al giudice.

L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione o a sanatoria (tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge). È un’azione di mero accertamento perché la sentenza non cambia la situazione giuridica preesistente ma si limita a confermarla, ed è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse. Non solo i contraenti, ma anche un terzo estraneo all’atto può intervenire e avviare l’azione di nullità. Questa può essere avviata anche d’ufficio da un giudice.

Ci sono dei casi in cui un contratto nullo può essere convertito, devono però ricorrere dei presupposti: il primo – può sembrare scontato – è che bisogna trovarsi di fronte a un atto nullo. Il negozio poi, deve presentare tutti i requisiti di un contratto normale, tra cui forma e sostanza e non deve chiaramente avere un contenuto illecito. Inoltre, bisogna presupporre – in via ipotetica – che se le parti avessero saputo della nullità del contratto avrebbero stipulato un altro negozio (questo convertito in particolare) al suo posto. La conversione è operata dal giudice.

L’annullabilità del contratto

Altra cosa è invece l’annullabilità del contratto. I nomi possono sembrare simili, ma ci sono differenze sostanziali con la nullità, soprattutto riguardo gli effetti prodotti. Un contratto è in genere annullabile quando uno dei soggetti non è tutelato. Ad esempio, se uno dei contraenti è incapace, o se ricorrono i vizi della volontà: errore, violenza, e dolo. Il negozio annullabile produce i suoi effetti, a meno che non sia proposta e accolta un’azione di annullamento.

L’azione di annullamento è costitutiva e può essere richiesta solo dalle parti coinvolte nel contratto. A differenza della nullità, non possono intervenire terzi estranei alla faccenda. Non può essere nemmeno rilevata d’ufficio da un giudice, ed è soggetta a prescrizione: il termine è di regola fissato a cinque anni.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo al vizio del contratto. Ossia dalla data in cui si è scoperto l’errore nell’atto o, nel caso di negozio stipulato da un minore, dal giorno in cui questi abbia raggiunto la maggiore età. In altri casi, ad esempio in quelli dove si ha un’incapacità naturale, dal giorno della stipulazione del contratto. Non è soggetta a prescrizione l’eccezione. Questo si fa per tutelare un contraente nel caso sia sottoposto a raggiro: quando un atto sia stato stipulato ma non eseguito, e una delle parti abbia aspettato i cinque anni della prescrizione per fare il furbo, l’altra parte può sollevare eccezione e far annullare il contratto. Ultima, ma non meno importante, caratteristica dell’annullabilità, è che è sempre sanabile.

Gli effetti del contratto annullabile

Nel caso in cui l’azione di annullamento sia accolta da un giudice, gli effetti che produce sono retroattivi e si considera il negozio come se non avesse mai prodotto nessun effetto. La prestazione corrisposta (es., il denaro) deve essere restituita, o in toto o nei limiti in cui la parte abbia ricevuto un vantaggio da essa. Nel caso in cui l’azione di annullamento derivi da incapacità legale di uno dei contranti, i suoi effetti ricadranno anche su terzi. In tutti gli altri casi, no: ma questi devono aver acquistato i propri diritti in buona fede.

Un contratto annullabile si sana sia per prescrizione sia con la convalida da parte del contraente in grado di concludere validamente il negozio giuridico.