Il Governo ha approvato lo stato di emergenza: ecco cosa prevede

Il Governo ha approvato un nuovo stato di emergenza, o per meglio dire ha prorogato di altri sei mesi quello già attivo da aprile: ecco cosa prevede il decreto in Gazzetta Ufficiale

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Il Governo ha approvato un nuovo stato di emergenza, anche se sarebbe corretto dire che ha prorogato di altri sei mesi quello già attivato ad aprile (e in scadenza) sull’intero territorio nazionale. Lo ha fatto, e lo ha confermato ora, in risposta all’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo.

La delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 approda ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13-10-2024. Vediamo cosa prevede.

Perché è stato approvato un nuovo stato di emergenza

Come si legge nella delibera del governo, considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, a seguito della nota n. 79172 del 2 ottobre 2023 del Ministro dell’interno con cui, nel rappresentare l’eccezionalità della situazione in atto, è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Questo perché, tenendo conto dei complessi scenari geo-politici e il sovraffollamento degli hotspot, gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e, quindi, l’emergenza migratoria non può ritenersi conclusa.

Per questi motivi, è stato prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo.

I motivi

In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 è il consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza, sulla base delle valutazioni presentate dal dipartimento della protezione civile. La proposta è formalizzata del presidente del consiglio d’intesa con gli esponenti delle regioni interessate. Tale delibera fissa la durata dello stato di emergenza e ne delimita l’estensione territoriale in base alla natura e alla gravità degli eventi.

Lo stato di emergenza approvato ad ottobre 2023, come già accennato, è di fatto una proroga di quello decretato ad aprile, giustificato dal fatto che su tutto il territorio nazionale, a partire dai primi mesi dell’anno, è stato interessato da “un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti”, che ha determinato – si legge nel decreto – “l’accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata”.

Già ad aprile, quindi, il governo aveva ritenuto necessario provvedere tempestivamente nel porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento delle criticità annesse a tale situazione, definita “non fronteggiabile” con mezzi e poteri ordinari.

Molti hanno ormai comunemente associato lo stato di emergenza all’emergenza Covid, ma in realtà, secondo i dati Openpolis, dal 2012 lo stato di emergenza è stato dichiarato dai governi oltre 150 volte. A tal proposito, va detto che lo stato di emergenza può essere dichiarato in seguito a o in previsione di situazioni eccezionali, quali: terremoti, incendi, inondazioni o crisi sanitarie. In altre parole, viene attivato quando sorge l’impellente necessità di intervenire con misure straordinarie al fine di tutelare i cittadini e ripristinare eventuali danni. Tutte situazioni che, per il loro carattere eccezionale, non potrebbero essere affrontate prontamente seguendo protocolli e prassi burocratiche con tempistiche più lunghe.

Che cosa comporta lo stato di emergenza?

Ma cosa può fare il Governo, di fatto, durante uno stato di emergenza? E cosa comporta ora questa proroga?

Durante una stato di emergenza, come la normativa prevede, è consentito derogare alle disposizioni di legge (purché si rispettino i principi fondamentali del sistema giuridico). Questo avviene mediante l’esercizio di un potere specifico riconosciuto, ovvero quello di emanare ordinanze, generalmente conferito al capo dell’ente responsabile della protezione civile, che può individuare un elenco delle norme temporaneamente sospese e ha il potere di designare altri soggetti incaricati di coadiuvarlo nella gestione dell’emergenza. Infatti, in base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018, è il consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza, sulla base delle valutazioni presentate dal dipartimento della protezione civile.

Inoltre, il governo mantiene la possibilità di emanare ordinanze e provvedimenti con ulteriori restrizioni, ma può anche individuare e costituire strutture straordinarie per contrastare una determinata situazione di crisi.

In questa fase, ci sono minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza e si possono limitare le libertà personali dei cittadini per motivi sanitari o di sicurezza, nel rispetto di quanto stabilito anche dall’articolo 16 della costituzione.