Riforma della Giustizia, cos’è la separazione delle carriere: tutte le novità

Quali sono nel dettaglio le grandi novità della riforma costituzionale voluta fortemente dal governo di Giorgia Meloni: ecco tutti gli articoli modificati

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Sono otto gli articoli che compongono il testo della riforma della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni. È stato dato il via libera dal Consiglio dei ministri al Ddl costituzionale del guardasigilli Carlo Nordio, Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Manca ancora l’approvazione definitiva, trattandosi di una legge che mira a modificare la Costituzione. Questo aspetto cardine comporta la necessità dell’approvazione di ogni camera con due deliberazioni successive, che devono avere un intervallo di almeno tre mesi.

La legge necessita inoltre un’approvazione con maggioranza dei due terzi, alla seconda votazione. In caso di assenza dei numeri ritenuti necessari, si procederà con regolare referendum. Di seguito tutte le novità previste.

Gli articoli della riforma della Giustizia

Il governo di Giorgia Meloni procede come da programma, o quasi. Tutti gli interventi annunciati, al centro di dure polemiche, sono stati riportati nella riforma della giustizia. Ciò che manca, invece, è il paventato addio all’obbligatorietà d’azione penale, che si traduce in indagini da parte del pm che vengono avviate ogni volta venga a conoscenza di una notizia di reato.

Un punto sul quale Carlo Nordio ha ceduto, tenendo però a sottolineare come questa concessione fatta all’Anm non cambi di una virgola il suo parere: “Sappiamo che questa obbligatorietà si trasforma molto spesso in discrezionalità o addirittura in arbitrio”. Ecco gli articoli della riforma:

  • Articolo 1 – si interviene su poteri e prerogative del presidente della Repubblica, anche presidente del Csm, che presiederà il Consiglio superiore della magistratura, giudicante e requirente;
  • Articolo 2 – prevede carriere distinte dei magistrati giudicanti e requirenti (modifica dell’articolo 102);
  • Articolo 3 – cambiano le modalità di nomina dei componenti del Csm giudicante e requirente (modifica dell’articolo 104);
  • Articolo 4 – fissa le attribuzioni dei due Csm, lasciando assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei confronti dei magistrati;
  • Articolo 5 – magistrati appartenenti alla magistratura requirente possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, su designazione del Consiglio superiore della magistratura (modifica dell’articolo 106);
  • Articolo 6 e 7 – modifiche di drafting alla Costituzione, derivanti dall’istituzione di due distinti Csm;
  • Articolo 8 – nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sulla giurisdizione disciplinare e sull’ordinamento giudiziario.

Riforma della Giustizia, novità

Il punto cardine della riforma della Giustizia è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Ci saranno, dunque, concorsi differenziati, ma soprattutto vigerà l’impossibilità di passare da una funzione all’altra. Modificato l’articolo 104 della Costituzione, tra gli altri, che diventa questo: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Qualcosa di simile era già avvenuto con la riforma Cartabia, che aveva imposto un unico “salto di carriera”.

A presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e requirente è il presidente della Repubblica. Ne sono membri, di diritto, il primo presidente e il procuratore generale della corte di Cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, attingendo da un elenco di professori ordinari di università e materie giuridiche, così come avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Per due terzi, invece, rispettivamente tra magistrati giudicanti e requirenti.

Il principio d’elezione cambia radicalmente. I giudici togati saranno scelti tra coloro con maggiore anzianità di servizio. I laici potrebbero ritrovarsi al centro di un duro dibattito politico, in merito all’elenco dal quale saranno sorteggiati. Servirà poi una legge specifica per delineare esattamente il meccanismo della scelta per estrazione.

Si sottolinea, infine, che l’Alta Corte avrà le funzioni che finora erano di competenza dell’organo di autogoverno della magistratura. Non sarà presieduta dal presidente della Repubblica. Ci saranno 15 giudici: 3 nominati dal presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco fornito dal Parlamento, gli altri 9 tra coloro con 20 anni d’esperienza e con solo funzioni di legittimità in Cassazione. Quattro anni di carica previsti e nessuna possibilità di rinnovo del ruolo.