La Guardia di Finanza perquisisce Casa Milan: ostacolo all’Autorità di Vigilanza, cosa significa e quali sono i rischi sul piano sportivo

La sede del Milan è stata perquisita dalla Guardia di finanza. L'ad Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis sono indagati dalla Procura di Milano per ostacolo all'attività di vigilanza della Figc

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Filippo Traviglia

Avvocato

Filippo Traviglia è avvocato, socio di Fabrique Avvocati Associati, con sede a Torino e desk a Bruxelles. Assiste imprese ed enti in operazioni straordinarie e questioni di governance, oltre che nel diritto amministrativo, regolatorio, della concorrenza e dell'energia.

L’ad del Milan Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero fra il 2018 e il 2022, risultano indagati dalla Procura di Milano per ostacolo all’attività di vigilanza della Figc. L’inchiesta riguarda la cessione della società dal fondo Elliott alla Redbird.

Ieri 12 marzo la sede della società sportiva è stata perquisita dalla Guardia di finanza. Risulta che il Nucleo di Polizia Tributaria abbia effettuato perquisizioni varie, anche nella sede del Milan, che, con una nota diramata nella serata stessa, ha voluto chiarire che “in merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022″.

L’indagine che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente amministratore delegato del club – precisa ancora il club – ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”.

Il club conferma così sia l’attività di perquisizione sia l’oggetto dell’indagine, ossia, appunto, l’acquisizione del Milan perfezionata il 31 agosto 2022, con il passaggio dal fondo statunitense Elliott di Paul Singer alla società d’investimento americana RedBird, che fa capo a Gerry Cardinale, banker italoamericano con un passato in Goldman Sachs.

L’ipotesi contestata e la posizione del Fondo Elliott

Ciò che sembra doversi trarre dal frenetico susseguirsi di notizie e comunicati è che sarebbe stato ipotizzato dagli inquirenti che il Fondo Elliott conservi, ancora attualmente, il controllo sostanziale della società Ac Milan, mentre all’Autorità di vigilanza Figc sarebbe, invece, stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo Redbird, in conseguenza dell’operazione del 2022 di cui si diceva prima.

Questo, secondo ciò che si intuisce dell’ipotesi accusatoria, avrebbe ostacolato l’attività di vigilanza della Federazione Italiana Gioco Calcio, tenuta, per l’appunto, a vigilare sul possesso e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per esercitare la proprietà su squadre di calcio.

In sostanza, il non aver correttamente comunicato alla Figc la reale situazione di controllo del club (da parte di Elliott, nell’ipotesi accusatoria che sembrerebbe essere stata formulata) avrebbe ostacolato l’attività di vigilanza della stessa Federazione, ritenuta titolare di un ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica attinente alla regolarità della gestione delle società professionistiche di calcio, come ha precisato la Corte di Cassazione in una sentenza del 2014, la n. 10108.

Ipotesi, questa, fermamente smentita dallo stesso Fondo Elliott che, nella serata di ieri, ha preso posizione con il suo portavoce, precisando di aver preso “atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club ‘appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio'”, e aggiungendo che “questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan”.

L’operazione di vendita del 2022

Può forse essere utile fare un passo indietro e tornare al 2022, quando lo stesso club, nel mese di giugno, aveva confermato che già in quel momento Redbird e Elliott avevano sottoscritto accordo definitivo per l’acquisizione parte di RedBird del Milan, all’epoca neo-campione d’Italia, preannunciando il perfezionamento definitivo dell’accordo entro il successivo mese di settembre e rendendo pubblica la valutazione del club, per 1,2 miliardi di euro.

RedBird, il 31 agosto 2022, aveva poi annunciato di aver completato l’acquisizione della squadra milanese per, appunto, 1,2 miliardi di euro, precisando che avrebbe continuato a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A.

Sembra poi che il corrispettivo risultasse da una combinazione di contanti e di un vendor loan agreement sottoscritto tra Elliott e RedBird all’epoca della vendita del Milan, in forza del quale, secondo quanto riportato da diversi media ancora negli ultimi giorni, Elliott avrebbe prestato a RedBird una cifra consistente, da restituire, con interessi, entro il 2025, prestito garantito da un pegno sulle quote di maggioranza del Milan.

Da segnalare poi che, successivamente all’operazione del 2022, erano sorti diversi contenziosi da parte di Blu Skye Financial Partners, socio di minoranza (4,3%) di Project Redblack, il veicolo a maggioranza Elliott (95,7%) che, attraverso la società Rossoneri, possedeva il Milan. Uno scontro giudiziario che si è celebrato in diverse sedi, e non solo in Italia, nell’ambito dei quali Blu Skye ha contestato, sotto diversi profili, l’operazione di vendita fra Elliott e RedBird; iniziative, queste, che il fondo Elliott aveva a sua volta contestato, rivendicando la piena legittimità dell’operazione.

I profili di responsabilità, le possibili ricadute sul club sul piano della disciplina sportiva nazionale

Solo l’evoluzione degli eventi consentirà di meglio comprendere quali effettivamente siano gli elementi concreti alla base dell’indagine in corso, premesso che, ad oggi, alcun elemento di responsabilità è stato accertato, né in capo agli indagati né in capo al Milan, da nessun punto di vista.

Ragionando, dunque, su un piano puramente astratto, bisogna innanzitutto distinguere i profili di possibile responsabilità sportiva, che interessano anche il club, da eventuali profili di responsabilità penale, che interessano le persone fisiche sottoposte ad indagine e non il club, come rileva il Milan nel proprio comunicato. Il Milan, peraltro, è società dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel quale, fra l’altro, si precisa che l’attività dev’essere svolta “con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi”.

Per capire, invece, le possibili ricadute sul piano sportivo, bisogna guardare all’ordinamento, appunto, sportivo, ben chiarendo che, allo stato, non sussistendo alcun elemento di colpevolezza, non ci sono le condizioni per arrivare ad alcuna conclusione. Si può però, con prudenza, valutare, sotto il profilo tecnico, alcune ipotesi, astratte ed eventuali.

Sul piano dell’ordinamento sportivo interno, se mai fosse confermato il fatto di avere reso, alla Federazione, informazioni non corrette sulla proprietà del club, si potrebbe innanzitutto ipotizzare una violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva che punisce “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc”.

Le possibili sanzioni vanno dall’ammenda ai punti di penalizzazione in classifica serie A ed è lasciato al giudice sportivo ampio margine di discrezionalità nella loro applicazione.

Non potrebbe inoltre escludersi la possibile contestazione della violazione dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che “costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Covisoc) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze Uefa e Figc, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”.

Potrebbe venire in rilievo anche l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che obbliga società e dirigenti a rispettare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Potrebbe infine avere un qualche collegamento con i fatti, se mai confermati, anche l’art. 20 bis delle Noif, che regola le “acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”. Per questo rilevano le funzioni di controllo della Co.A.P.A. Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie, la commissione che supporta la Figc nell’analisi della documentazione relativa ai cambi di proprietà, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

In sostanza, il rischio astratto derivante all’applicazione delle norme citate, in caso di accertamento di illecito, è quello di un’ammenda o di una penalizzazione in termini di punti in classifica, la cui quantificazione appare tuttavia, allo stato, difficilmente ipotizzabile, visto anche l’ampio margine di discrezionalità riservato al Giudice Sportivo.

I rischi a livello internazionale, il Regolamento UEFA

C’è anche chi ha rilevato una qualche possibile criticità sul piano delle norme sportive internazionali, legata essenzialmente alla peculiare posizione del Fondo Elliott, se mai si dovesse dimostrare che il Fondo abbia, al contempo, rivestito ruoli di controllo del Milan e di altro club europeo, in particolare il Lilla, società francese con il quale il fondo risulterebbe avere avuto rapporti di significativa rilevanza.

Si potrebbe in questo caso ipotizzare una violazione dell’art. 5 del Regolamento UEFA che disciplina la multiproprietà e dispone che “nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa può, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club”. Non si potrebbe escludere, in questo caso, l’esclusione dalle competizioni europee.

Effetti e altre ricadute

Ci si muove, lo ribadiamo, sul piano delle pure ipotesi, e nessun elemento di responsabilità è stato oggi accertato, né in capo al Milan né in capo alle persone interessate dall’indagine. Lo scenario sarà decisamente più chiaro quando ci sarà raccordo fra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva che, come spesso accade, avvia la propria attività proprio a seguito di rilievi o segnalazioni acquisiti dagli organi inquirenti della giustizia ordinaria.