Assegno unico, stop quando il figlio diventa maggiorenne

Assegno unico, l'Inps blocca l'erogazione a partire dal mese di compimento dei 18 anni del figlio. Come fare per aggiornare la domanda e non perdere l'assegno

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’Inps ne blocca l’erogazione a partire dal mese di compimento dei 18 anni dei figli: per poter continuare a riceverlo servirà integrare la domanda con una dichiarazione relativa alla “condizione” del figlio che è diventato maggiorenne. L’integrazione resterà possibile fino al termine dell’annualità dell’assegno unico, poi occorrerà rifare completamente la domanda.

Vediamo cosa succede alle domande di assegno relative ai figli che nel frattempo diventano maggiorenni e come fare per aggiornarle e continuare a percepire le somme.

Assegno unico, cosa succede coi figli maggiorenni

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.
L’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:
  • se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
  • non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sa volta genitore.

Assegno unico e figli diventati maggiorenni dopo la domanda

Quando un figlio raggiunge la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda fatta dai genitori, si aprono due possibilità:

  • il figlio neo maggiorenne può presentare per proprio conto una nuova domanda di assegno unico, che in tal caso comporterà la decadenza di quella originaria presentata dal genitore, ma di fatto l’erogazione della prestazione proseguirà, con la sola differenza di essere destinata direttamente al figlio maggiorenne anziché ai genitori;
  • se il figlio non presenta domanda per conto proprio, sarà il genitore a dover integrare la domanda originaria inserendo le dichiarazioni relative al figlio sulla base dei requisiti necessari. Fatte le necessarie verifiche, le somme spettanti saranno erogate a partire dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età.

Assegno unico, come aggiornare la domanda

Qualora il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Il genitore  dovrà:

  • accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne
  • accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma
  • salvare i dati inseriti.

L’integrazione è possibile fino alla fine dell’anno di riferimento dell’assegno unico, vale a dire fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria.