Con la circolare n. 65 del 30 maggio 2022, l’Inps ha comunicato i nuovi livelli reddituali, validi ai fini del riconoscimento e la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF), per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Questi nuovi limiti di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione, e variano a seconda delle diverse tipologie di nuclei.
Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia.
Indice
Assegni nucleo familiare: le nuove indicazioni Inps
Nel testo dell’ultima circolare di maggio (consultabile qui), l’Inps ha precisato che, secondo quanto già stabilito dal decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
In seguito, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 (relativo all’istituzione del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”) che ha istituito, dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico – abrogando l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili – i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, e cioè quelli quindi composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
Va ricordato, a tal proposito, che gli ANF continueranno ad essere riconosciuti (insieme agli Assegni familiari) ai nuclei familiari composti:
- unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti;
- senza limiti di età, qualora fratelli/sorelle e nipoti si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, oppure un figlio a carico con disabilità (senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico) non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF, ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Nuovi limiti reddituali per Assegni nucleo familiare: gli esclusi dal 1° luglio
Di seguito i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione tenendo conto del numero di componenti (chi non rientra nelle categorie sotto elencate o non rispetta le condizioni imposte dall’Inps, può considerarsi escluso).
Fino a 29.203,96 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 52,91 (un componente)
- 98,00 (due componenti)
- 254,79 (tre componenti)
- 411,60 (quattro componenti)
- 569,03 (cinque componenti)
- 725,84 (sei componenti)
- 882,63 (sette componenti)
- 1.038,84 (otto componenti)
- 1.195,06 (nove componenti)
- 1.351,27 (dieci componenti)
- 1.507,48 (undici componenti)
- 1.663,70 (dodici componenti).
Da 29.203,96 a 32.759,71 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 19,59 (un componente)
- 82,97 (due componenti)
- 239,77 (tre componenti)
- 385,46 (quattro componenti)
- 550,10 (cinque componenti)
- 718,00 (sei componenti)
- 864,34 (sette componenti)
- 1.018,72 (otto componenti)
- 1.173,11 (nove componenti)
- 1.327,49 (dieci componenti)
- 1.481,88 (undici componenti)
- 1.636,26 (dodici componenti)
Da 32.759,71 a 36.316,84 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 64,02 (due componenti)
- 209,72 (tre componenti)
- 359,33 (quattro componenti)
- 523,96 (cinque componenti)
- 706,89 (sei componenti)
- 849,31 (sette componenti)
- 1.002,19 (otto componenti)
- 1.155,07 (nove componenti)
- 1.307,95 (dieci componenti)
- 1.460,83 (undici componenti)
- 1.613,72 (dodici componenti)
Da 36.316,84 a 39.871,27 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 37,88 (due componenti)
- 183,58 (tre componenti)
- 332,54 (quattro componenti)
- 497,17 (cinque componenti)
- 691,87 (sei componenti)
- 830,37 (sette componenti)
- 981,36 (otto componenti)
- 1.132,34 (nove componenti)
- 1.283,33 (dieci componenti)
- 1.434,32 (undici componenti)
- 1.585,31 (dodici componenti)
Da 39.871,27 fino a 43.427,04 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 156,79 (tre componenti)
- 306,41 (quattro componenti)
- 478,87 (cinque componenti)
- 680,76 (sei componenti)
- 811,43 (sette componenti)
- 960,52 (otto componenti)
- 1.109,62 (nove componenti)
- 1.258,71 (dieci componenti)
- 1.407,80 (undici componenti)
- 1.556,90 (dodici componenti)
Da 43.427,04 fino a 46.982,09 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 130,66 (tre componenti)
- 276,35 (quattro componenti)
- 452,10 (cinque componenti)
- 661,82 (sei componenti)
- 792,47 (sette componenti)
- 939,67 (otto componenti)
- 1.086,86 (nove componenti)
- 1.234,06 (dieci componenti)
- 1.381,26 (undici componenti)
- 1.528,46 (dodici componenti)
Da 46.982,09 fino a 50.539,95 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 250,22 (quattro componenti)
- 407,01 (cinque componenti)
- 635,68 (sei componenti)
- 766,34 (sette componenti)
- 910,92 (otto componenti)
- 1.055,51 (nove componenti)
- 1.200,09 (dieci componenti)
- 1.344,68 (undici componenti)
- 1.489,26 (dodici componenti)
Da 50.539,95 fino a 54.095,71 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 224,08 (quattro componenti)
- 361,94 (cinque componenti)
- 609,54 (sei componenti)
- 740,21 (sette componenti)
- 882,18 (otto componenti)
- 1.024,15 (nove componenti)
- 1.166,12 (dieci componenti)
- 1.308,09 (undici componenti)
- 1.450,07 (dodici componenti)
Da 54.095,71 fino a 57.652,85 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 316,86 (cinque componenti)
- 582,76 (sei componenti)
- 721,27 (sette componenti)
- 861,35 (otto componenti)
- 1.001,42 (nove componenti)
- 1.141,50 (dieci componenti)
- 1.281,58 (undici componenti)
- 1.421,66 (dodici componenti)
Da 57.652,85 fino a 61.207,95 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 481,49 (sei componenti)
- 695,13 (sette componenti)
- 832,59 (otto componenti)
- 970,06 (nove componenti)
- 1.107,52 (dieci componenti)
- 1.244,98 (undici componenti)
- 1.382,45 (dodici componenti)
Da 61.207,95 fino a 64.763,73 euro annui dichiarati, gli importi saranno di euro:
- 578,84 (sette componenti)
- 704,67 (otto componenti)
- 830,51 (nove componenti)
- 956,34 (dieci componenti)
- 1.082,18 (undici componenti)
- 1.208,01 (dodici componenti)
In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10%, nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.
Assegni nucleo familiare: come calcolare l’importo spettante
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF (qui come calcolarlo), al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono inoltre essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Infine, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Ovviamente, il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.