Il Presidente della Repubblica, nel sistema politico dell’Italia, è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. La sua funzione principale è quella di sorvegliare e coordinare i tre poteri (legislativo del Parlamento, esecutivo del Governo, giudiziario della Magistratura) secondo le norme stabilite dalla Costituzione, di cui è garante.
Ma, nel dettaglio, che poteri ha? Ecco cosa fa davvero il Capo dello Stato quando viene eletto e si stabilisce al Quirinale.
Come si diventa Presidente della Repubblica: gli articoli 83 e 84 della Costituzione
La Costituzione italiana ha in sé una serie di articoli dedicati alla figura del Presidente della Repubblica. L’articolo 83 si riferisce alla sua elezione, che viene decisa dai membri del Parlamento in seduta comune, quindi da deputati (Camera) e senatori (Senato). All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (a eccezione della Valle d’Aosta, che ha un solo delegato). Il voto avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea: dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50% più 1).
L’articolo 84, invece, spiega quali siano i requisiti per diventare Presidente della Repubblica: il candidato deve avere almeno 50 anni e deve godere dei diritti civili e politici. Inoltre, L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica: l’assegno e la dotazione del Capo dello Stato sono determinati per legge.
Presidente della Repubblica, quanto dura il mandato: gli articoli 85 e 86
L’articolo 85 della Costituzione italiana afferma che il mandato del Presidente della Repubblica dura 7 anni: 30 giorni prima del termine, il presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
L’articolo 86 aggiunge che qualora il Presidente della Repubblica non possa svolgere le sue funzioni, queste sono esercitate dal presidente del Senato: questo passaggio lo rende di fatto la seconda carica dello Stato. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, quello della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica: gli articoli 87, 88, 89, 90 e 91
Dagli articoli 87 al 91, invece, si parla nel dettaglio dei poteri del Presidente della Repubblica. Ecco quali sono secondo l’articolo 87:
- può inviare messaggi alla Camera dei Deputati e al Senato;
- può indire nuove elezioni e ne fissa la prima riunione;
- può autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- può promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
- può indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- può nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato;
- può accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici, ratificare i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere;
- può avere il comando delle Forze armate, presiedere il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- può presiedere il Consiglio superiore della magistratura;
- può concedere grazia e commutare le pene;
- può conferire le onorificenze della Repubblica.
L’articolo 88, invece, specifica che il Presidente della Repubblica possa, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse qualora il suo mandato abbia una scadenza inferiore ai 6 mesi da quel momento, a meno che questi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
Per l’articolo 89, invece, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità: gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal premier.
L’articolo 90 stabilisce che il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione: in questi casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Infine, come previsto dall’articolo 91, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.