Scontrino non fiscale, quando e come utilizzarlo

Alcuni esercenti hanno la possibilità di emettere uno scontrino non fiscale, ma è necessario rispettare alcune norme per non incorrere nelle multe

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Pubblicato: 26 Aprile 2018 09:51Aggiornato: 31 Maggio 2024 07:09

Se dopo aver pagato la spesa riceviamo uno scontrino non fiscale, non è necessario chiamare la Guardia di Finanza. Infatti, dal 2006 le aziende della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) hanno la possibilità di emettere uno scontrino non fiscale e di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i correspettivi giornalieri. La riforma fu varata per cercare di combattere l’evasione fiscale e per digitalizzare la comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e gli esercenti. Nel caso in cui una persona richiede una fattura fiscale, l’esercente sarà obbligato a emettere lo scontrino.

Scontrino non fiscale, chi può emetterlo

Sono pochi gli esercenti che hanno la possibilità di emettere una ricevuta non fiscale e appartengono tutti alla grande distribuzione organizzata:

  • negozi con superficie superiore ai 150 metri quadrati presenti nei Comuni con meno di 10.000 abitanti;
  • negozi con superficie superiore ai 250 metri quadrati presenti nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Sono escluse le società con un unico punto vendita, anche se di dimensioni superiori a quelle minime, e le aziende con punti vendita più piccoli rispetti ai requisiti previsti dalla legge.

Come trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate

Per trasmettere i dati dei correspettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate è necessario utilizzare Entratel, il servizio telematico sviluppato direttamente dall’ente di riscossione. In alternativa è possibile usare degli intermediari abilitati. In caso di inadempienza scattano le sanzioni pecuniarie e penali. A differenza dello scontrino fiscale, quando viene emesso uno scontrino non fiscale non si deve riportare il numero giornaliero, bensì l’indicazione di legge “Scontrino non fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 429, legge 311/2004”.

Nel caso in cui si volesse procedere con la trasmissione degli incassi giornalieri, questa dovrà essere realizzata entro il 15° giorno che segue la scadenza del mese di riferimento. Per tale motivo lo scontrino non fiscale riporta la dicitura “conserva lo scontrino per 15 giorni”. Lo Stato prevede una sanzione con rischio di dover sospendere l’attività lavorativa, qualora non si rispettino i termini indicati.

Nel caso specifico, l’attività può essere sospesa per un periodo variabile, a seconda del tempo intercorso tra la scadenza del termine e l’effettiva trasmissione dei dati. In genere, in assenza di invio dei dati, è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta.

Vantaggi scontrini non fiscali

Per gli esercizi commerciali che emettono scontrini non fiscali ci sono anche dei vantaggi inerenti la gestione delle entrate e delle uscite. Ad esempio il registro dei corrispettivi può essere compilato mensilmente, mentre le operazioni con l’IVA possono essere registrate fino a 60 giorni dalla data di realizzazione.

Sanzioni per chi non rispetta le norme sugli scontrini non fiscali

Per gli esercenti che non rispettano le norme sulle ricevute non fiscali scattano delle sanzioni che possono variare a seconda del grado di colpevolezza. Nel caso in cui non vengano inviati i dati, la sanzione sarà pari al 100% dell’imposta. Invece, se non si installano i misuratori fiscali, l’esercente dovrà pagare una multa che va da un minimo di 1032 euro a un massimo di 4131 euro, in più si rischia la sospensione della licenza per un periodo che va dai 15 giorni ai 60 giorni e in caso di recidiva si arriva fino ai 180 giorni.