I contributi previdenziali versati dal dipendente, obbligatori o facoltativi che siano, sono sempre deducibili dal reddito, qualunque sia la causa che ne motiva origina il versamento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 482 del 19 ottobre 2020, riportata dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.
Il dubbio
I dubbi nascevano da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 436/2017, in merito alla deducibilità dei contributi volontari versati alla gestione pensionistica di appartenenza per il riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.
Il punto è la corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, in relazione alla quale cambia il trattamento fiscale dei contributi versati per il riscatto degli anni di studi assimilati agli oneri integralmente deducibili, al pari di quelli versati ai fini pensionistici.
Così l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate conferma che, in base alla lettura della norma, primaria:
“sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge o facoltativamente all’Inps, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, i contributi volontari sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, come ad esempio il riscatto della laurea o la ricongiunzione di periodi assicurativi (vedi risoluzioni n. 25/2011, n. 298/2002, circolare n.19/2020)”.