Aumento pensioni di invalidità: come fare domanda

Entro il 30 ottobre va presentata la domanda per ricevere l’aumento a 651 euro. Le istruzioni Inps su come presentarla e chi deve farlo

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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È stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per le domande di aumento della pensione di invalidità civile. L’incremento porta a 651,51 euro per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60.

L’Inps, nel messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 fornisce le istruzioni su come presentare domanda per tutti coloro che non ricevono in automatico l’aumento. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 ottobre per beneficiarne con decorrenza da agosto.

Aumento pensioni invalidità, chi deve fare domanda e chi no

Invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento della pensione di invalidità ricevono in automatico l’aumento della pensione, senza bisogno di presentare domanda.
I titolari di trattamenti previdenziali ai sensi della legge 222/1984 (inabilità previdenziale) per ottenere il beneficio dovranno invece presentare una specifica domanda. Naturalmente, fermi restando i requisiti previsti di reddito.

Aumento invalidità, modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online disponibili sul sito Inps, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:

  • Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
  • Prodotto: REDDITUALE
  • Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE

Per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta. Deve quindi intendersi rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.

A tale fine è necessario indicare nel campo Note della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”. La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.

Pensioni di invalidità, limiti di reddito

Per avere diritto al beneficio sono necessari questi requisiti reddituali (importi 2020), pena l’esclusione:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
  • il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
    – redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
    – redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.