APe volontario: le agevolazioni fiscali previste

L'anticipo pensionistico non concorre a formare il reddito IRPEF, sugli interessi delle rate c'è un credito d'imposta al 50% ed agevolazioni fiscali sulle imposte del prestito

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Redazione

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Una panoramica del regime fiscale che viene applicato all’anticipo pensionistico APe, tenendo presente che L’APe volontario è esentasse e che c’è un credito d’imposta al 50% sugli interessi del finanziamento e della polizza assicurativa.

Imponibile

Come accennato, l’APE non concorre a formare il reddito IRPEF, dunque è da considerarsi di fatto un trattamento esentasse. Sugli interessi del finanziamento e sull’assicurazione, che copre il rischio di premorienza, c’è un credito d’imposta annuo del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Nemmeno il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito IRPEF, ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo, a partire dal primo pagamento della pensione. L’INPS agisce come sostituto d’imposta, quindi automaticamente applica l’agevolazione sulle rate mensili che si applicano alla pensione, rivalendosi poi sulle ritenute da versare al Fisco. In pratica, a partire dalla prima rata applicata sulla pensione come restituzione del prestito, viene versato il 50% degli interessi e del premio assicurativo, calcolato sulla base degli importi totali comunicati dall’istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall’impresa assicurativa.

Esempio

Vdiamo un esempio dal sito delle piccole-media imprese pmi.it:
APe di due anni con un versamento mensile di 1600 euro (quindi, il prestito complessivo è pari a 38mila400 euro). La rata che verrà applicata sulla pensione, al lordo dell’agevolazione, è di 290 euro. Applicando il credito di imposta, la rata diventa di 227 euro (160 euro di restituzione del prestito, e 67 euro di bonus fiscale). L’INPS applicherà sulla pensione la rata di 227, calcolata quindi già al netto del credito d’imposta.

Imposte

Infine, all’APE si applicano tutte le agevolazioni fiscali per il settore del credito previste dagli articoli da 15 a 22 del Dpr 601/1973.

Quindi, se il finanziamento dura più di 18 mesi non si pagano imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative. Se invece l’operazione non è a medio-lungo termine, si può applicare un’imposta sostitutiva dello 0,75% (sempre di registro, bollo, ipotecarie e catastali).