Rate mutui sospese nelle province di Milano, Cremona e Mantova: cosa comporta la misura

Alla lista dei territori interessati dalla sospensione delle rate dei mutui si aggiungono ora la città metropolitana di Milano e le province di Cremona e Mantova. Come richiedere il beneficio

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sospese le rate dei mutui per 12 mesi nelle province di Milano, Cremona e Mantova in risposta alle alluvioni e agli altri danni del maltempo derivati dagli eventi estremi verificatisi dal 15 al 25 maggio 2024. L’Abi (Associazione bancaria italiana) ha diffuso una circolare agli istituti di credito dopo la pubblicazione della relativa ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile. Si attende adesso l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché sarà possibile per le banche dar seguito alla sospensione dei mutui nei territori interessati.

Ultime iniziative

Il pagamento delle rate dei mutui in Lombardia era già stato sospeso (con relativa proroga di 12 mesi) per gli eventi meteo verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023.

Per il resto, sul territorio italiano sono questi i territori ai quali è stata accordata la sospensione dei mutui:

  • nelle Marche la sospensione dei mutui viene prorogata fino al 17 settembre 2025 in ragione degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022;
  • in Friuli-Venezia Giulia la sospensione dei mutui è stata prorogata di 12 mesi per gli eventi atmosferici correlati al maltempo dal 13 luglio al 6 agosto 2023;
  • in Piemonte (esclusivamente per la provincia di Cuneo) è stata stabilita la proroga di 12 mesi per gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio il 6 luglio 2023;
  • in Emilia-Romagna (per quanto riguarda le province di BolognaForlì-CesenaModenaParmaPiacenzaReggio-Emilia) la sospensione dei mutui è stata prorogata di 12 mesi per gli eventi meteo verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024;
  • in Veneto accordata la proroga della sospensione dei mutui di 12 mesi per gli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Come funziona la sospensione

Chi abbia acceso mutui su immobili colpiti da disastri ambientali correlati agli eventi meteo indicati, anche su immobili adibiti ad attività commerciali ed economiche di qualsiasi natura svolte nei locali interessati, deve presentazione un’autocertificazione con l’elenco dei danni subiti. Il documento deve essere redatto ai sensi del Dpr n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla propria banca si può chiedere la sospensione del mutuo scegliendo fra il blocco della rata intera o della sola quota capitale. La sospensione viene applicata fino al ripristino della agibilità o della abitabilità dell’immobile, e in ogni caso non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Cosa succede adesso

La Protezione Civile ha pubblicato la sua ordinanza, l’Abi l’ha recepita e l’ha girata alle banche. Ora si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ne determinerà l’entrata in vigore dopo 15 giorni.

Successivamente, entro il 30esimo giorno da tale data, banche e intermediari finanziari saranno tenuti a informare i titolari dei mutui tramite un avviso esposto in filiale e una pubblicazione sul proprio sito web.

L’avviso conterrà le informazioni del caso, a partire dalla possibilità di chiedere la sospensione delle rate con i nuovi tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Abi e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione.

La normativa sanziona gli istituti che dovessero omettere tale pubblicazione: in caso di mancata informazione alla clientela, banche e intermediari saranno costretti a sospendere ogni pretesa nei confronti dei mutuatari fino al 22 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi.