Nel caso in cui una persona erediti una casa e scopra che l’immobile è a rischio di pignoramento cosa può fare a tutela dei propri interessi? Il primo aspetto da ricordare è che la possibilità di pignoramento dipende da diversi fattori, tra cui:
- l’accettazione o meno dell’eredità da parte dell’erede;
- la presenza di debiti del defunto;
- il tipo di accettazione (con o senza beneficio di inventario).
Vediamoo quando e come un immobile ereditato può essere pignorato, le condizioni che proteggono l’erede, i limiti posti dalla legge e le soluzioni per evitare la vendita forzata
Indice
Accettazione dell’eredità
Affinché una casa ereditata possa essere oggetto di pignoramento è indispensabile che vi sia, oltre al titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) l’accettazione dell’eredità da parte del soggetto chiamato a ereditare. Nel caso rinunci all’eredità, le sorti dell’immobile non lo riguarderanno in alcun modo.
Un aspetto da evidenziare, in quanto molto importante, è che accettando l’eredità in modo “puro e semplice” si risponde dei debiti del defunto con tutto il proprio patrimonio, compreso l’immobile che si è ricevuto a seguito del decesso del parente.
Il patrimonio del de cuius si fonde con quello dell’erede che sarà tenuto a pagare anche i suoi debiti.
In questo caso, qualora il patrimonio ereditato sia incapiente l’erede dovrà intaccare le proprie risorse. Il creditore infatti non solo potrà aggredire la casa ereditata ma anche eventuali beni immobili di proprietà dell’erede.
Accettazione tacita o espressa
L’erede ha tempo 10 anni per accettare che decorrono dalla data di apertura della successione che coincide con la morte del de cuius.
L’accettazione dell’eredità può essere effettuata in due modi. Il primo è l’accettazione espressa, che si fa con atto pubblico o con scrittura privata. Si tratta di un atto unilaterale che consiste nella dichiarazione dell’erede.
C’è poi l’accettazione tacita quando l’erede si comporta di fatto come tale, compiendo un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare.
L’accettazione dell’eredità, oltre che essere espressa o tacita può essere con beneficio di inventario. A questa particolare forma di accettazione occorre prestare particolare attenzione.
Consentita dall’art. 490 del Codice Civile, l’accettazione con beneficio di inventario limita le responsabilità dell’erede all’ammontare dell’attivo ereditario ricevuto.
L’erede quantomeno non rischia il proprio patrimonio personale e i creditori del deceduto possono rivalersi solo sui beni ereditati, non su altri.
Quindi l’immobile ereditato può essere pignorato, ma il resto del patrimonio personale resta protetto. Questo perché con l’accettazione con beneficio di inventario il patrimonio del defunto, pur divenendo di proprietà dell’erede, resterà separato dagli altri suoi beni.
I creditori del defunto, oltre a non poter pretendere una somma superiore al valore dell’eredità, avranno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede, che potranno agire sui beni ereditari che residuano, una volta soddisfatti i creditori del defunto.
L’erede, inoltre, non può sottrarre ai creditori del defunto i beni ereditari o diminuirne il valore, alienandoli o dandoli in pegno o in ipoteca, senza autorizzazione giudiziaria, pena la decadenza dal beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio di inventario deve essere effettuata con atto ricevuto dal notaio e deve essere trascritta se nell’eredità ci sono beni immobili e inserita nel registro delle successioni. Attenzione. Si decade dal beneficio inoltre se non viene effettuato l’inventario nel termine di tre mesi.
Come funziona il pignoramento di un immobile
Il pignoramento è un procedimento giudiziario con il quale il creditore, mediante l’espropriazione forzata di un bene del debitore, soddisfa il credito che, a causa delle inadempienze del debitore, non era stato in grado di soddisfare.
Il procedimento è caratterizzato dalle seguenti fasi:
- il creditore deve disporre di un titolo esecutivo che riconosca il debito, come un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza;
- l’atto di precetto deve essere notificato al debitore con l’intimazione di pagare il debito non adempiuto – un’ingiunzione a pagare entro il termine di 10 giorni.
A questo punto, qualora il debitore non estingua il debito secondo le modalità stabilite, il creditore potrà procedere con l’atto di pignoramento che verrà trascritto nei registri immobiliari.
Con l’avvio del procedimento l’immobile verrà messo all’asta affinché, con il ricavato della vendita, il creditore possa ricevere la somma di denaro necessaria a soddisfare il suo credito.
Quali debiti possono causare il pignoramento dell’immobile
I creditori possono avviare la procedura di pignoramento in due casi:
- in presenza di debiti del defunto;
- in presenza di debiti dell’erede.
In caso di debiti del defunto i creditori possono rivalersi sull’immobile ereditato solo dopo l’accettazione da parte dell’erede, tramite un titolo esecutivo.
La soglia non ha limiti: anche debiti piccoli possono portare a un pignoramento. Tuttavia, se il debito è irrisorio o sproporzionato, può essere impugnato dal giudice come un comportamento abusivo.
In caso di debiti dell’erede se l’erede stesso ha debiti personali e ottiene in eredità un immobile, i suoi creditori possono agire sulla quota ereditaria o sull’intero immobile.
Come evitare il pignoramento
Per evitare il pignoramento o limitarne gli effetti si possono mettere in atto alcuni comportamenti strategici.
Ad esempio è possibile:
- rifiutare l’eredità;
- accettare l’eredità con beneficio di inventario;
- raggiungere un accordo con i creditori per saldare il debito;
- vendere la casa prima del pignoramento.
L’ente creditore (un privato o il Fisco) può avviare una procedura di pignoramento in base ai suoi limiti normativi e alla situazione del bene.
Quali sono i limiti al pignoramento
Quando l’ente creditore è il Fisco occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare la prima casa se:
- è unica proprietà (nessun altro immobile);
- l’erede vi ha la residenza;
- non è immobile di lusso (cat. A/8 e A/9).
Esistono inoltre delle soglie pecuniare che sono da tener presenti:
- per il Fisco debiti e valori immobiliari minimi di 120.000 euro;
- per banche, ipoteca per debiti uguali o maggiori di 20.000 euro.
Se il pignoramento sull’immobile è evidentemente sproporzionato, si può chiedere la riconversione o l’abbandono dell’atto.