Inps: tutti i bonus che i genitori lavoratori possono richiedere nel 2023

Non solo bonus, ma anche agevolazioni già attive e confermate o prorogate per il nuovo anno: di seguito tutti gli aiuti Inps per i genitori lavoratori

Pubblicato: 19 Gennaio 2023 09:58

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Non solo bonus approvati con la legge di bilancio 2023, ma anche agevolazioni già attive e confermate o prorogate per il nuovo anno: sono diversi gli aiuti Inps che i genitori lavoratori potranno richiedere quest’anno.

Prestazioni a sostegno del reddito, indennità, premi nascita e anche nuovi assegni per il nucleo familiare (al netto delle modifiche approvate dal nuovo governo: dei nuovi limiti di reddito ve ne abbiamo parlato qui).

Vediamo, nello specifico, cosa spetta.

Le prestazioni a sostegno del nucleo familiare: quanto spetta ai genitori lavoratori

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti assegni diversi a seconda delle fasce reddituali, più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili), ma solitamente si tiene conto degli importi pubblicati annualmente dall’Inps in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (qui gli importi ANF validi fino a giugno 2023).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente. Inoltre, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, in occasione del pagamento della retribuzione

Agli ANF si aggiungono poi gli assegni al nucleo familiare erogati dai Comuni: si tratta di assegni concessi in via esclusiva dai comuni e pagati dall’Inps, riconosciuti alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. In questo caso l’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità e l’importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nel 2022 era pari in misura intera a 147,90 euro mensili).

Confermati nel 2023 il bonus asilo nido e premio nascita anche per i genitori lavoratori: cosa sono e come funzionano

Il bonus asilo nido e il premio nascita da 800 euro sono novità introdotte con la legge di bilancio, ma agevolazioni già attive e confermate nel 2023, a cui hanno diritto anche i genitori lavoratori, ma solo se in possesso di determinati requisiti.

Con il bonus asilo nido spetta un contributo di 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo del buono è maggiore – fino a un massimo di 3.000 euro – sulla base dell’ISEE minorenni (qui come calcolarlo e richiederlo), in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità);
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore e la domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Il premio alla nascita di 800 euro (cd. bonus mamma domani) viene corrisposto invece dall’Inps per la nascita o l’adozione di un minore, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. In questo caso non serve essere mamme lavoratrici, perché si tratta di un premio riconosciuto a prescindere dalla condizione occupazionale: basta, infatti, essere residente in Italia per poterlo ottenere.

Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti: le istruzioni Inps

Misura specifica e indirizzata ai genitori lavoratori è l’indennità per congedo parentale, ovvero un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA). L’indennità di congedo non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.