INAIL, cambiano premi e contributi per l’assicurazione

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a quali lavoratori e settori si rivolge la nuova circolare INAIL

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Cambiano i premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: dopo la riduzione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 2016, l’Inail ha specificato con un’apposita circolare le categorie di lavoratori e datori di lavoro che vedranno le tariffe modificarsi nel 2022.

Vediamo, nello specifico, quali sono le novità.

Riduzione dei premi e contributi Inail: per chi scatta nel 2022

Con la circolare n. 20 del 16 maggio 2022, l’INAIL ha stabilito che, per l’anno 2022, la riduzione dei premi e contributi dovuti (prevista dall’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013), si applica esclusivamente ai:

  • premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (qui le nuove regole per i tirocini);
  • premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
  • premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241;
  • premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  • premi speciali unitari previsti per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
  • contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Premi e contributi Inail: a quanto ammonta la riduzione

Per l’anno 2022, la riduzione dei premi e dei contributi Inail (per le categorie sopra indicate) è stata fissata nella misura pari al 15,27%.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che, come specificato nella circolare Inail N. 25 del 7 maggio 2014, (per i contributi in agricoltura, nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014) sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Nello specifico:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali. Gli Indici di Gravità Media sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria. Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020;
  • in caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec (qui come funziona) alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

INAIL: per chi non scatta la riduzione dei premi e dei contributi

Nella circolare INAIL di maggio, però, viene anche ribadito per chi la riduzione dei premi e dei contributi – così come approvata – non è da considerarsi applicabile.

In particolare, come già specificato nella circolare 4 luglio 2019, n. 21, dal 2019, la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire:

  • le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
  • la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (scopri qui la distinzione) dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
  • la tariffa dei premi della gestione Navigazione.