Il lavoratore che sceglie di lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda ha diritto alla liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ci sono però dei casi in cui il TFR può essere pagato in via anticipata al lavoratore che lo richiede espressamente.
Indice
Condizioni
Per poter richiedere l’anticipazione, devono sussistere alcune condizioni di legge che vediamo di seguito nel dettaglio.
Innanzitutto, il dipendente deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale fa la richiesta.
In secondo luogo, la richiesta deve essere motivata da una delle ragioni stabilite dalla legge quali:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa per sé o per i figli. Seppur non previsto, è sempre bene che l’acquisto sia documentato con atto notarile.
Non è previsto:
- in caso di spese per ristrutturazione;
- fruizione dei congedi parentali;
- per la formazione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il datore di lavoro può soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto (ossia dei lavoratori con almeno 8 anni di anzianità) e comunque nella misura del 4% del totale dei dipendenti.
Pertanto, se ci sono più richieste e per diversi motivi non possono essere accettate tutte si dovrà procedere in ordine cronologico.
Il CCNL può prevedere % diverse e dare priorità a delle motivazioni piuttosto che altre.
Nel caso in cui il TFR sia accantonato al Fondo Tesoreria presso l’INPS, previsto generalmente per le aziende con più di 50 dipendenti, valgono le stesse condizioni.
In particolare, il datore di lavoro dovrà liquidare il TFR partendo da quanto accantonato in azienda prima del 2007 e solamente, in caso di incapienza, erogare la quota residua recuperandola dal Fondo Tesoreria.
Se invece il lavoratore ha deciso di versare il TFR a un fondo di previdenza complementare, deve verificare le condizioni direttamente con il fondo prescelto che può prevedere motivazioni aggiuntive o altre condizioni più favorevoli.
L’importo
L’importo che può essere erogato non deve essere superiore al 70% del TFR accantonato alla data della richiesta. Nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta in fase di corresponsione di un’anticipazione sul TFR.
Richiesta del lavoratore
Il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro nella quale deve specificare la motivazione e l’importo dell’anticipo.
Il datore che accetta di erogare l’anticipazione procede in risposta con una comunicazione di accoglimento della richiesta.
La legge prevede la possibilità di richiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro, ma concede comunque ai contratti collettivi o a patti individuali di prevedere condizioni di miglior favore.
Casi di esclusione
In caso di cessione del quinto o pignoramento non è possibile richiedere un’anticipazione in quanto il TFR è a garanzia del debito residuo.
Se l’azienda ha richiesto la cassa integrazione straordinaria in quanto in situazione di crisi, non potrà concedere anticipi ai propri dipendenti.
Trattamento contributivo e fiscale
L’anticipo del TFR non è soggetto a contributi, ma si applica la tassazione separata.
Alla cessazione, quando verrà liquidato il TFR residuo, si procederà al ricalcolo dell’imposta tenendo conto di quanto già pagato.
Ricordiamo che le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.