Torni a lavorare prima che decorra la pensione e non lo dici? L’Inps può recuperare le somme

Per la Cassazione il requisito della cessazione vale anche alla decorrenza: se il pensionato tace la nuova occupazione, l'ente può recuperare

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Se un lavoratore presenta domanda di pensione dichiarando di aver cessato l’attività ma successivamente torna a lavorare prima della decorrenza effettiva del trattamento, deve comunicarlo senza indugio all’Inps. Altrimenti le somme pensionistiche eventualmente corrisposte possono essere recuperate dall’ente, anche se l’istituto dispone di strumenti che gli consentono di acquisire informazioni sui rapporti lavorativi.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 25154/2026, che definisce i presupposti dell’indebito pensionistico e, in particolare, i limiti entro i quali il pensionato può invocare la tutela dell’affidamento quando il pagamento non dovuto non dipende da un errore dell’ente previdenziale.

Il caso della pensione pagata dopo la nuova occupazione

Un assicurato percepiva un assegno ordinario di invalidità, il cui godimento sarebbe terminato il 30 giugno 2011. Il 2 maggio 2011 aveva presentato domanda per ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal primo giugno, dichiarando di aver smesso di lavorare il 30 aprile. La situazione, però, era cambiata poco dopo: dal 3 giugno 2011 era nuovamente occupato.

L’Inps aveva comunque liquidato la pensione con decorrenza dal primo luglio 2011 — data di cessazione del precedente assegno di invalidità — e aveva continuato a versare i ratei fino al 20 luglio 2016, chiedendone poi la restituzione. Il pensionato si era opposto sostenendo che l’indebito fosse riconducibile al comportamento dell’ente.

In primo e secondo grado il contenzioso si era concluso con il riconoscimento del diritto dell’Inps a recuperare le somme indebitamente versate. Sulla stessa linea anche la Cassazione.

Perché la ripresa del lavoro incide sulla pensione

Il punto centrale della controversia riguarda il requisito della cessazione dell’attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, questo requisito deve sussistere non soltanto al momento della domanda, ma anche quando il trattamento pensionistico diventa effettivamente spettante e liquidabile. Nel caso concreto, quindi, la dichiarazione iniziale del lavoratore era corretta: al momento della domanda aveva realmente finito di lavorare. Successivamente, però, aveva ripreso a lavorare prima dell’erogazione della pensione.

L’indebito non derivava cioè da una sua dichiarazione originariamente falsa o inesatta, ma da una circostanza taciuta e successiva che aveva fatto venir meno un requisito della prestazione.

Quando l’indebito pensionistico non deve essere restituito

La Cassazione ricorda che l’indebito pensionistico è sottoposto a una disciplina speciale composta da una serie di norme di legge collegata alla regola generale sull’indebito oggettivo (art. 2033 Codice Civile).

Il legislatore ha previsto un bilanciamento tra la tutela dell’affidamento del pensionato che abbia ricevuto somme sulla base di un provvedimento dell’ente e l’esigenza di evitare che soldi non dovuti rimangano definitivamente nella disponibilità del beneficiario.

Perché operi il divieto di restituzione delle somme — indica la Cassazione — devono però ricorrere contemporaneamente quattro condizioni:

  • il pagamento deve essere avvenuto sulla base di un formale e definitivo provvedimento;
  • il provvedimento deve essere stato comunicato all’interessato;
  • le somme devono essere state conferite a causa di un qualsiasi errore imputabile all’ente erogatore;
  • non deve esserci dolo dell’interessato, al quale è parificata la mancata o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione e non già conosciuti dall’ente.

La mancanza anche di una sola di queste condizioni impedisce l’applicazione dello speciale meccanismo dell’irripetibilità. Sono regole ben precise e che limitano i diritti dei pensionati, in modo non così diverso — ad esempio — da quelle sulla reversibilità.

Perché l’errore non era imputabile all’Inps

In materia c’è una consolidata giurisprudenza della Cassazione: non conta tanto la natura dell’errore, quanto la sua fonte. Occorre cioè stabilire se il pagamento indebito sia stato provocato dall’ente oppure da una circostanza riconducibile all’assicurato.

In questo caso l’Inps aveva ricevuto, al momento della domanda, una dichiarazione veritiera. Era stata la successiva ripresa del lavoro a cambiare la situazione. L’indebito non era conseguenza di un errore o disattenzione dell’istituto nella verifica dei dati esistenti al momento della domanda, ma della mancata comunicazione di un fatto sopravvenuto che aveva inciso sul diritto alla pensione.

In passato la Suprema Corte ha già applicato lo stesso criterio in altre situazioni. È stato riconosciuto il diritto dell’ente previdenziale al recupero, per esempio, quando il pensionato non aveva comunicato un reddito da fabbricato rilevante per la prestazione, un’attività lavorativa svolta all’estero oppure aveva fornito informazioni errate sullo svolgimento di un’attività lavorativa. La Corte ha escluso l’errore imputabile all’Inps anche quando l’istituto era stato indotto a sbagliare da dati contributivi inesatti e trasmessi dal datore di lavoro.

L’Inps non deve controllare continuamente la situazione del pensionato

La pronuncia chiarisce anche i limiti dell’attività di verifica dell’ente previdenziale. Per legge quest’ultimo deve sì verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda di pensione, ma l’obbligo non si estende a un controllo permanente sulla successiva persistenza dei requisiti.

Non può quindi essere imposto all’istituto un onere generalizzato di indagine sulla situazione personale, lavorativa e patrimoniale di ogni beneficiario, allo scopo di verificare continuamente l’esistenza delle condizioni necessarie per mantenere la prestazione.

Se una situazione dichiarata cambia e la modifica incide sul diritto alla pensione, spetterà all’interessato comunicarla tempestivamente agli uffici dell’ente.

Modello Unilav e legittimo affidamento, i chiarimenti dei giudici

Il ricorrente aveva sostenuto che l’Inps avrebbe potuto conoscere la ripresa del lavoro attraverso il modello Unilav e che l’istituto, trasformando la pensione da provvisoria a definitiva senza rilevare anomalie, avesse ingenerato un legittimo affidamento.

La Cassazione ha però escluso che la comunicazione Unilav del datore di lavoro possa sostituire l’obbligo informativo del pensionato: la possibilità per l’ente di acquisire autonomamente l’informazione non fa venir meno il dovere del beneficiario previsto dalla legge.

Allo stesso modo, l’affidamento non rende automaticamente non restituibili le somme percepite: per opporsi alla restituzione devono ricorrere le condizioni previste dalla disciplina speciale, tra cui l’imputabilità dell’errore all’ente. Quando il pagamento deriva da una variazione della situazione dell’assicurato che avrebbe dovuto essere comunicata e non lo è stata, questo presupposto viene meno.

Che cosa cambia

La sentenza 25154/2026 della Cassazione ha così bocciato il ricorso del pensionato e confermato il diritto dell’Inps di recuperare le somme delle pensioni di anzianità indebitamente erogate dal primo luglio 2011 al 20 luglio 2016.

La vicenda ricorda a tutti i pensionati che va sempre comunicato all’Inps ogni cambiamento che possa incidere sui requisiti della prestazione, come la ripresa dell’attività lavorativa. In mancanza, l’ente — come già per il caso della mancata dichiarazione dei redditi — può recuperare le somme indebitamente corrisposte anche a distanza di tempo, pur sempre nel rispetto dei termini di prescrizione.

È un messaggio giurisprudenziale molto significativo perché, se rispettato, consente di evitare docce fredde in tribunale anche a distanza di anni, con l’Inps vittorioso e beneficiario di un recupero del valore anche di decine di migliaia di euro.