Maternità e paternità ai lavoratori autonomi, i requisiti e come fare domanda all’Inps

La guida completa dell'Inps per la domanda di maternità e di paternità rivolta ai lavoratori freelance e co.co.co.: i requisiti e l'importo

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Claudio Carollo

Giornalista politico-economico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

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L’indennità da maternità e paternità non è un diritto solo per i dipendenti ma anche per i lavoratori autonomi e co.co.co. Lo ricorda l’Inps pubblicando una guida dedicata ai freelance e chi possiede con contratti di collaborazione, su come vedere riconosciuta la tutela anche da parte degli iscritti alla Gestione separata.

Con una recente comunicazione sul proprio sito, l’Istituto ha spiegato i requisiti e come fare domanda per accedere alla prestazione.

I requisiti

L’Inps ricorda innanzitutto che il sostegno economico alle famiglie durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento.

I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all’indennità di maternità e paternità anche se il proprio committente non ha versato i contributi, in forza del principio dell’automaticità delle prestazioni.

In generale, oltre all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, per poter fare richiesta del sussidio è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • non essere in pensione;
  • non avere un’altra assicurazione obbligatoria per la maternità, come nel caso di chi è anche dipendente a tempo indeterminato;
  • avere versato almeno un mese di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi prima del periodo di maternità/paternità.

Il diritto alla maternità e paternità

L’Istituto specifica che la neomamma freelance o lavoratrice co.co.co. ha diritto all’indennità a partire dai due mesi dalla data prevista per la nascita, fino ai tre mesi successivi, in aggiunta ovviamente al giorno del parto.

Nel caso in cui il bambino nasca prima o dopo la data programmata, vengono comunque riconosciuti i giorni di maternità.

Se nell’anno precedente i genitori hanno percepito un reddito inferiore alla soglia di 8.145 euro, rivalutato annualmente (9.456,53 euro per il 2025), può essere richiesta l’indennità di maternità per gli ulteriori tre mesi subito dopo la durata consueta.

La normativa prevede in ogni caso un’ampia flessibilità, concedendo alla madre di poter decidere di iniziare il periodo un mese prima o anche ricevere il sostegno direttamente nei cinque mesi successivi al parto.

Durante la copertura totale di cinque mesi non viene negata la possibilità di lavorare, ma si può continuare a percepire la misura di sostegno economico anche se si decide di continuare la propria attività.

La Asl competente e la Direzione territoriale possono disporre due mesi di maternità in più o di prolungarla fino a sette mesi dopo, in presenza di gravidanze con complicazioni serie e nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali possano pregiudicare l’occupazione della madre: in seguito a questi provvedimenti di interdizione è obbligatoria l’astensione dal lavoro.

Il congedo di paternità viene concesso nel caso in cui il figlio sia affidato soltanto al padre o se la madre non può beneficiarne per morte, grave infermità o abbandono.

Il periodo dura per il tempo della maternità non goduta o tre mesi dopo il parto se la mamma non lavora.

Quanto vale l’indennità

L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi del genitore e viene accreditata direttamente dall’Inps tramite bonifico su conto corrente o bonifico postale.

La richiesta deve essere presentata online sul sito dell’Istituto, tramite le credenziali di accesso (Spid, Cie, Cns), comunicando la data di nascita entro 30 giorni dal parto, allegando il certificato medico di gravidanza.

Non si può più avere diritto alla maternità o alla paternità dopo un anno dalla fine del periodo indennizzabile.